Infortunistica: il modello CID e il libero convincimento del giudice

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 12845 del 21/06/2016 torna sulla questione della efficacia probatoria del CID nelle controversie per il risarcimento danni da sinistri stradali.

Venerdi 8 Luglio 2016

Nel caso di specie i danneggiati in un sinistro stradale convenivano in giudizio T., C.. e Generali Ass.ni s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le Vittime della strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni alle cose e alla persona di uno dei due attori, conseguenti allo scontro tra la vettura di proprietà e condotta dal T., risultata priva di copertura assicurativa, e la vettura condotta da uno degli attori e di proprietà dell'altro.

Mentre il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava i convenuti al risarcimento dei danni, il Tribunale in appello sovvertiva l'esito del giudizio di primo grado rigettando la domanda risarcitoria, rilevando la complessiva e assoluta insufficienza del materiale probatorio offerto dagli attori a sostegno della domanda risarcitoria.

I danneggiati ricorrono in Cassazione, deducendo la erroneità della sentenza di secondo grado laddove ha ritenuto inutilizzabile il modello CID - apparentemente sottoscritto dal danneggiante, che ne ha disconosciuto la firma in giudizio senza che l'attore ne chiedesse la verificazione - dimenticando che il modello CID va valutato unitamente a tutti gli altri elementi probatori.

La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha occasione per affermare che:

a) in tema di valutazione delle prove, nel nostro ordinamento, vige il principio del libero convincimento del giudice e non esiste una gerarchia di efficacia delle prove; non vi sono elementi probatori che debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati;

b) la valutazione delle prove è rimessa al prudente apprezzamento del giudice, costituendo tale valutazione un giudizio in fatto non sindacabile in cassazione.

Testo dell'ordinanza n. 12845

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