Impugnazione del testamento olografo e litisconsorzio necessario.

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 29826 del 18/11/2019 precisa quali soggetti sono litisconsorti necessari nel giudizio per l'impugnazione di un testamento olografo.

Giovedi 21 Novembre 2019

Il caso: Il Tribunale, accogliendo la domanda proposta da B.L. nei confronti di B. E., dichiarava la nullità del testamento olografo di B.I. per difetto di autenticità; la Corte d'appello, adita da B.E., che era stata nominata erede universale con il testamento dichiarato nullo dal giudice di primo grado, confermava la sentenza; in particolare la Corte rigettava il motivo d'appello con il quale B.E. aveva eccepito la violazione dell'art. 102 c.p.c. perché il giudizio non si era svolto nei confronti degli altri eredi menzionati nel testamento: per i giudici di secondo grado l'appellante non aveva provato i presupposti che giustificavano la partecipazione al giudizio di altri soggetti. In particolare non aveva prodotto gli atti dello stato civile da cui si potesse desumere il rapporto di parentela con la de cuius, idoneo a fondare il titolo per la successione legittima.

B.E. ricorre in Cassazione, denunciando in primis la violazione dell'art. 102 c.pc. a causa della mancata partecipazione al giudizio degli altri soggetti menzionati nel testamento.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato e deve essere accolto; sul punto rileva che:

  1. nella decisione della corte di appello riecheggiano due principi: a) il primo è quello secondo il quale chi eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l'onere di indicare i soggetti per i quali sussiste la necessità dell'integrazione; b) il secondo, specifico per le azioni di nullità o annullabilità del testamento, secondo cui ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario fra tutti i successori legittimi del de cuius.

  2. la corte di merito ha negato che nella specie ricorresse una ipotesi di litisconsorzio necessario, non essendoci prova del rapporto di parentela fra la de cuius e gli altri soggetti menzionati nel testamento;

  3. la corte d'appello però non ha considerato che i soggetti menzionati nel testamento erano litisconsorti necessari per il solo fatto di essere stati contemplati nella scheda, a prescindere dalla loro qualità;

  4. la possibilità che in questa materia non ci sia litisconsorzio necessario fra tutti i soggetti contemplati nel testamento riguarda il caso in cui sia impugnata una singola disposizione; nel caso in esame, al contrario, poiché si discuteva dell'autenticità del testamento, era in discussione la validità del testamento in quanto tale, come negozio giuridico: ciò imponeva la necessaria partecipazione al giudizio di tutti i beneficiari contemplati nel testamento.

    Esito: La Corte dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione della causa al Tribunale, in diversa composizione.

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