Impedimento del difensore e le comunicazioni via pec nel processo penale.

A cura della Redazione.

L’art. 152 cod. proc. pen., come riformato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consente al difensore dell’imputato, e in generale alle parti private, di utilizzare la pec nelle comunicazioni o nelle notificazioni, salvo che la legge disponga altrimenti.

Giovedi 7 Agosto 2025

Tale principio è stato ribadito dalla Terza Sezione penale della Corte di Cassazione nella sentenza n. 26269/2025.

Il caso: Il Tribunale di Nola condannava Mevio alle pene di legge per le contravvenzioni degli art. 29 e 18, comma 1, d.lgs. n. 81 del 2008. 2; l'imputato ricorre per cassazione per violazione di norme processuali in relazione agli art. 178 lett. c) e 179, comma 1, cod. proc. pen. in quanto il Giudice non aveva tenuto conto dell’istanza di differimento per impedimento dell’imputato e del difensore.

Per la Suprema Corte il ricorso è fondato: sul punto il Collegio evidenzia che:

a) il difensore aveva trasmetto tempestivamente, via pec, in data 18 ottobre 2024, per l’udienza del 21 ottobre 2024, l’istanza di rinvio per il legittimo impedimento del suo assistito e proprio;

b) tale comunicazione veniva completamente ignorata dal Giudice che diciarava all’udienza del 21 ottobre 2024 che non era stato dedotto alcun impedimento da parte dell’imputato;

c) l’art. 152 cod. proc. pen., riformato consente al difensore dell’imputato, e in generale alle parti private, di utilizzare la pec nelle comunicazioni o nelle notificazioni, salvo che la legge disponga altrimenti; nel caso in esame, non vi è una norma ostativa alla comunicazione via pec dell’impedimento;

d) già prima della riforma, in contrapposizione a un orientamento negativo (Sez. 6, n. 2951 del 25/09/2019, dep. 2020, Di Russo, Rv. 278127 – 01) si era consolidato un orientamento positivo che ammetteva la comunicazione via pec perché la verifica della regolare instaurazione del contraddittorio processuale era rilevabile anche d'ufficio e poteva essere tratta da ogni elemento disponibile comunque portato alla effettiva conoscenza del giudice (Sez. 2, n. 3436 del 01/12/2020, dep. 2021, De Simone, Rv. 280520 – 01) o l’ammetteva subordinatamente a un supplemento di diligenza del difensore che doveva assicurarsi che la comunicazione fosse portata a conoscenza del giudice.

Decisione: annullamento senza rinvio della sentenza impugnata con restituzione degli atti al Tribunale di Nola, in diversa persona fisica.

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