Immissioni acustiche nocive alla salute e diritto al risarcimento del danno non patrimoniale.

A cura della Redazione.

Con l'ordinanza n. 24741/2023 la Corte di Cassazione si è è occupata del tema delle immissioni acustiche e delle gravi conseguenze fisiche e psicologiche in colui che le subisce, tali da giustificare il risarcimento del danno

Giovedi 21 Settembre 2023

Il caso: Tizio, dopo aver promosso un accertamento tecnico preventivo, conveniva davanti al Giudice di Pace Mevia, per sentir accertare la provenienza di rumori intollerabili dall'appartamento della medesima, sovrastante a quello dell'attore, e per sentir condannare la convenuta all'esecuzione degli interventi necessari per eliminare le causa di tali rumori e al risarcimento dei danni subiti dall'attore.

Il Giudice di Pace accoglieva la domanda inibitoria formulata dall'attore (condannando Mevia a “fare ciò che è in suo potere per far cessare le immissioni di rumore provenienti dall'appartamento di sua proprietà non rispettosi del limite di cui all'art 844 c.c.”), respingeva le ulteriori domande e compensava le spese di lite; il Tribunale di Milano, quale giudice di appello adito da Tizio, riformava la sentenza di primo grado:

- condannava Mevia ad eseguire le opere specificamente indicate dal CTU sull'impianto idrico del locale bagno;

- respingeva tutte le altre domande di Tizio, ivi comprese quella volta al risarcimento del danno biologico e quella diretta al risarcimento del danno patrimoniale per deprezzamento dell'immobile;

- compensava integralmente le spese dei gradi di merito, ponendo quelle di ctu a carico di entrambe le parti in egual misura.

Tizio ricorre in Cassazione, censurando la sentenza di secondo grado principalmente:

- per non avere riconosciuto il risarcimento del danno biologico, e ciò benché forse risultata accertata l'intollerabilità dei rumori provenienti dall'impianto idrico-sanitario (con condanna alla demolizione e alla ricostruzione del locale bagno sulla base di specifiche indicazioni tecniche) e nonostante che il CTU medico-legale avesse accertato una menomazione dell'integrità psico-fisica di Tizio (quantificando l’invalidità permanente nella misura del 6%) che aveva ritenuto concausata dall’inquinamento acustico.

La Cassazione, nel ritenere fondata la doglianza, osserva che:

a) il Tribunale ha finito col negare del tutto l’efficienza causale dell’inquinamento acustico sulle lesioni psico-fisiche riscontrate nell’attore per il solo fatto che le stesse non fossero riconducibili esclusivamente alle immissioni rumorose, ma anche a tratti della personalità di Tizio;

b) in tal modo il Tribunale nega una derivazione causale che esso stessa afferma essere emersa, sia pure in termini di concausalità, dalla c.t.u. (concausalità ribadita, peraltro, dal rilievo che la rumorosità dell’impianto idrico non fosse “da sola sufficiente a causare il danno alla salute, che implica che detta rumorosità abbia comunque concorso a determinare il danno);

c) la sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio al giudice di appello per la liquidazione del danno non patrimoniale, in relazione al quale, onde verificarne la persistenza e l’entità, dovrà accertarsi se gli interventi ordinati a Mevia dal Tribunale siano stati eseguiti e, in caso affermativo, se i rumori molesti siano cessati o si siano ridotti di entità.

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