Un guasto alla linea telefonica non lede alcun diritto fondamentale della persona.

A cura della Redazione.

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 17894/2020 si pronuncia in merito alla configurabilità per l'utente di un danno non patrimoniale risarcibile nell'ipotesi di guasto al telefono o alla linea telefonica.

Giovedi 17 Settembre 2020

Il caso: D.V.M., nel convenire una società di telecomunicazioni avanti al Giudice di Pace, deduceva che:

a) dopo avere stipulato un contratto di utenza telefonica c.d. "fissa" con la società W. Telecomunicazioni s.p.a., decideva di cambiare gestore accettando l'offerta della società V.;

b) tuttavia prima che il nuovo contratto divenisse operativo, l'utente si avvaleva del diritto di ripensamento, e recedeva dal nuovo contratto con la società V.;

c) la società W., tuttavia, non ripristinava il servizio, per cui ne chiedeva la condanna al risarcimento del danno sofferto per non aver potuto disporre d'una linea telefonica fissa funzionante, dal marzo del 2011 al maggio del 2012.

Il Giudice di pace accoglieva la domanda e condannava la W. al pagamento in favore dell'attore di Euro 200 a titolo di indennizzo per il disservizio, ed Euro 2.000 a titolo di risarcimento del danno.

Il Tribunale accoglieva l'appello della società, ritenendo non risarcibile, nella specie, alcun danno non patrimoniale, sul presupposto che l'inadempimento della società convenuta non avesse leso alcun diritto fondamentale e costituzionalmente garantito di cui fosse titolare l'odierno ricorrente.

D.V.M. ricorre in Cassazione, che, nel rigettare il ricorso, precisa quanto segue:

- il danno non patrimoniale è risarcibile solo in due casi: 1) quando la sua risarcibilità sia espressamente ammessa dalla legge; 2) quando la sua risarcibilità sia implicitamente ammessa dalla legge: ipotesi, quest'ultima, che si verifica allorchè il fatto illecito ha vulnerato un diritto fondamentale della persona;

- i diritti fondamentali della persona costituiscono senz'altro un "catalogo aperto", sicchè è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali (ad esempio, il diritto all'identità personale; il diritto all'oblio; il diritto alla riservatezza, e da ultimo il diritto all'identità digitale);

- ciò non vuol dire, però, che tutte le volte in cui la tecnica o gli usi facciano sorgere nuovi commoda, la pretesa d'avvalersene assurga automaticamente al rango di diritto fondamentale della persona: affinchè una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come "diritto fondamentale della persona" sono infatti necessari due requisiti:

1) il primo requisito è che tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio: la forzosa rinuncia al godimento d'un bene materiale di norma non costituisce lesione d'un diritto "della persona", salva l'ipotesi estrema in cui il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di beni materiali sì, ma essenziali quoad vitam: l'acqua, l'aria, il cibo, l'alloggio, i farmaci;

2) il secondo requisito da accertare, affinchè un diritto della persona possa dirsi "fondamentale", è che l'esercizio di esso non possa essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell'essere umano.

- è palese che l'uso del telefono non è necessario alla sopravvivenza, e men che meno menoma la dignità, la libertà dell'essere umano, nè costituisce violazione d'alcuna libertà costituzionalmente garantita

- pertanto il guasto al telefono od alla linea telefonica, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione d'alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali.

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