Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio dell’imputato o della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, va riconosciuta la natura di fase processuale autonoma all'udienza predibattimentale introdotta dalla c.d. Riforma Cartabia,
| Venerdi 9 Gennaio 2026 |
Così ha deciso la Seconda Sezione civile della Corte di Cassazione con la sentenza n. 33055/2025.
Il caso: Con decreto il Tribunale di Catanzaro dichiarava il non luogo a provvedere sull’istanza dell’avv. Mevia di liquidazione del compenso dovutole, come difensore della parte civile ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, costituita in un procedimento penale, nell’ambito dell’udienza predibattimentale, sul presupposto che il diritto alla liquidazione è previsto al termine di ciascuna fase o grado del processo, e che non si potesse configurare l’udienza predibattimentale alla stregua di una fase autonoma.
Il Tribunale di Catanzaro rigettava l’opposizione proposta avverso il suddetto decreto, ritenendo che l’udienza predibattimentale non potesse essere configurata come fase processuale autonoma, alla stregua dall’udienza preliminare.
L'avv. Mevia ricorre in Cassazione, che, nel ritenere fondato il ricorso, osserva:
a) Va ravvisata l’analogia, tanto per l’aspetto funzionale che sotto il profilo della disciplina processuale applicabile, tra l’udienza preliminare, già prevista dal codice di procedura penale ante riforma Cartabia, e l’udienza predibattimentale, introdotta invece dal D. Lgs. n. 150 del 2022;
b) poiché dunque la prima è pacificamente ritenuta una fase del processo penale, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio dell’imputato o della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, analoga natura va riconosciuta anche alla seconda;
c) la circostanza che nella cd. udienza predibattimentale siano consentite solo alcune, ma non tutte, le attività ammesse nell’udienza preliminare, non incide sulla natura giuridica della stessa, che rappresenta comunque una fase del processo, potendo sfociare in un esito definitorio dello stesso;
d) non si configura inoltre alcun rischio di duplicazione del compenso spettante al difensore, poiché è evidente che, ove il processo prosegua, lo stesso avrà diritto a conseguire, all’esito dello stesso, soltanto il compenso per l’attività svolta nella fase dibattimentale, successiva a quella della cd. udienza filtro, o predibattimentale, prevista dall’art. 554 ter c.p.p.
Da quanto sopra premesso, discende il seguente principio di diritto: “Ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore d’ufficio dell’imputato, o al difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l’udienza filtro prevista dall’art. 554 ter c.p.c., introdotto dal D. Lgs. n. 120 del 2022, va considerata, alla stregua dell’udienza preliminare disciplinata dagli artt. 416 e ss. c.p.p., come una fase autonoma del processo. Di conseguenza, il difensore d’ufficio dell’imputato e il difensore della parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato hanno diritto di presentare, all’esito della predetta udienza filtro, istanza di liquidazione del compenso loro spettante per detta fase processuale”