Gratuito patrocinio: nessun aumento anche se l'incarico è difficile e complesso.

Venerdi 30 Ottobre 2015

L'avvocato di un imputato ammesso al gratuito patrocinio propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento con il quale la Corte di Assise di appello di Milano confermava il decreto presidenziale di liquidazione degli onorari impugnato dall'attuale ricorrente.

Il summenzionato provvedimento ha negato al legale il riconoscimento dell'aumento del massimo previsto dalla tariffa penale (D.M. n. 127/2004 art. 1, commi 2 e 3) per l'impegno richiesto dalla complessità dei fatti e delle questioni giuridiche trattate.

Il giudice ha fondato tale esclusione sulla considerazione che ai sensi del D.P.R. n.115/2002 all'art. 82 gli onorari dovuti al difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio non possono essere superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti.

Il legale quindi impugna la decisione della Corte territoriale, deducendo che essa aveva errato nell'escludere in favore del difensore di imputati ammessi al gratuito patrocinio l'aumento degli onorari previsto dal D.M. 127/2004 art.1, comma 2, e lett. E, in considerazione dell'interesse patrimoniale dello Stato che peraltro non è previsto neppure dall'art.97 Cost.

Peraltro, osserva il ricorrente, negare l'applicabilità dell'aumento stabilito dalla tariffa per la particolare difficoltà e complessità - la cui previsione non contrasta con il D.P.R. 115/2002 all'art. 82 - determinerebbe violazione degli artt. 24 e 3 Cost. (effettività della difesa dell'imputato), 36 Cost. (retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto) comportando una disparità di trattamento fra il difensore di imputato ammesso al gratuito patrocinio e il difensore degli altri imputati.

La Suprema Corte, con la sentenza n. 21461/2015 rigetta il ricorso ritenendo infondati i motivi di censura.

Per gli Ermellini, infatti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, i criteri cui l'autorità giudiziaria ha l'obbligo di attenersi nella liquidazione degli onorari e delle spese spettanti al difensore, ai sensi del D.P.R. 115/2002 art. 82 devono ritenersi esaustivi, sicchè il giudice, nell'applicare la tariffa professionale, non può invece fare riferimento anche ai criteri integrativi e adeguatori della tariffa medesima, non essendo operante l'art. 1, comma 2, della tariffa penale di cui al D.M. 127/2004, che consente di quadruplicare il compenso per le cause che richiedono un particolare impegno per la complessità dei fatti o per le questioni giuridiche trattate.

Peraltro, prosegue la Corte, non vi è alcuna violazione di norme costituzionali, in quanto la fissazione di limiti nella determinazione degli onorari sono il frutto della ragionevole scelta del legislatore di contemperare gli opposti interessi in gioco: la necessità di assicurare all'imputato non abbiente la difesa tecnica - garantita per l'appunto con la nomina dell'avvocato - e di retribuire l'attività del legale sulla base delle tariffe professionali che tengono comunque conto del lavoro svolto.

Testo integrale della sentenza n. 21461/2015

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