Giudizio innanzi al giudice di pace e termine per proporre la domanda riconvenzionale

Nel giudizio innanzi al Giudice di Pace non si applica l’articolo 166 c.p.c., secondo il quale il convenuto deve costituirsi almeno venti giorni prima dell’udienza, sotto pena di decadenza ex art. 167, secondo comma c.p.c.

Mercoledi 16 Maggio 2018

Pertanto, il convenuto può costituirsi in giudizio alla prima udienza e può formulare la domanda riconvenzionale fino a tale udienza e non oltre.

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 11025/2018, pubblicata il 9 maggio scorso.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour nasce dalla domanda di risarcimento danni, a seguito di incidente stradale, formulata dal terzo trasportato nei confronti del conducente l’autoveicolo e dell’Ente proprietario della strada dove si era verificato il sinistro. Il conducente, nel costituirsi in giudizio, eccepiva la carenza di responsabilità sostenendo che la stessa era imputabile all’Ente proprietario della strada che aveva lasciato in totale abbandono il tratto di strada coinvolto, mentre l’Ente proprietario eccepiva che la responsabilità era da imputarsi al conducente, il quale aveva perso il controllo del veicolo. In primo grado, il Giudice di Pace accoglieva la domanda formulata nei confronti del conducente, mentre rigettava quella formulata nei confronti dell’Ente proprietario della strada.

Il Tribunale, quale giudice di appello, rigettava il gravame promosso avverso la sentenza di prime cure, ritenendo che il conducente del veicolo aveva esercitato un’ autonoma azione nei confronti dell’Ente proprietario della strada ampliando quindi il thema decidendum, avendo formulato una domanda riconvenzionale che era inammissibile in quanto proposta tardivamente.

La tardività, secondo il Tribunale, era dovuta al fatto che la riconvenzionale era stata proposta solo alla prima udienza con la costituzione in giudizio e quindi oltre il termine prescritto a pena di decadenza dal secondo comma dell’articolo 167 c.p.c. Pertanto, avverso la sentenza del Tribunale il conducente proponeva ricorso per Cassazione, sulla scorta di un unico motivo, denunciando la violazione degli articoli 166, 167, secondo comma e 319 c.pc.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione con l’ordinanza in commento, ha ritenuto errata la decisione del Tribunale ed ha accolto il ricorso sulla scorta delle seguenti osservazioni:

  1. Innanzi al Giudice di Pace, il convenuto per proporre la domanda riconvenzionale non deve costituirsi 20 giorni prima dell’udienza. Infatti ai sensi dell’articolo 319 c.p.c , le parti possono costituirsi in cancelleria o in udienza, garantendo loro libertà di forme, sicché ben può il convenuto considerarsi esonerato dall’onere di presentare la comparsa di costituzione. L’articolo 320 c.p.c non distinguendo tra udienza di prima comparizione e udienza di prima trattazione, concentra nella prima udienza tutta l’attività processuale delle parti (precisazione dei fatti , la produzione dei documenti e le richieste istruttorie), consentendo il rinvio ad una successiva udienza solo quando, in relazione all’attività svolta, risultino necessarie ulteriori produzioni e richieste di prove (Cass. 7238/2016; Cass. 12454/2008);

  2. La costituzione in giudizio avviene per entrambe le parti in cancelleria o in udienza dinnanzi al Giudice di Pace, con la massima libertà di forme. Da ciò deriva che non è individuabile alcuna preclusione con riferimento agli atti introduttivi, restando l’eventuale meccanismo preclusivo collegato alla prima udienza;

  3. La domanda riconvenzionale può essere proposta alla prima udienza, ma non oltre questa. Quindi, al convenuto che rimane contumace alla prima udienza, è preclusa la possibilità di proporre la domanda riconvenzionale in un momento successivo alla suddetta udienza. Infatti, secondo quanto previsto dall’articolo 320 c.p.c., la prima udienza rappresenta il limite ultimo per le deduzioni delle parti, salvo il rinvio ad una nuova udienza “quando sia reso necessario dalle attività delle parti” nella prima.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 3, Ordinanza n. 11025 del 09/05/2018

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