Il giudice può disporre l'affido esclusivo se è nell'interesse morale e materiale del figlio

Con l'ordinanza n. 28244/2019 la Corte di cassazione torna ad occuparsi delle problematiche connesse all'affidamento dei figli, riconoscendo al giudice la possibilità di disporre l'affido esclusivo al genitore che appaia il piu' idoneo ad assicurare il migliore sviluppo della personalita' del minore. 

Venerdi 29 Novembre 2019

Il caso: La Corte d'appello di Trento confermava la decisione di primo grado, che aveva disposto l'affido esclusivo alla madre delle due figlie minori e quantificato il contributo dovuto dal padre, Tizio, per il mantenimento di ciascuna in Euro 350,00 mensili.

Tizio ricorre in Cassazione, lamentando in particolare:

  • la violazione e falsa applicazione dell'articolo 337-quater c.c., comma 1, poiche' il giudice di secondo grado ha disposto l'affidamento esclusivo delle minori operando un giudizio prognostico sul comportamento dell'odierno ricorrente disancorato da basi solide;

  • la nullita' della sentenza per assenza di motivazione circa le ragioni che hanno condotto la corte di merito a ritenere che le minori non avrebbero tratto beneficio dal perdurare della relazione con il padre, disponendo, dunque, l'affido esclusivo alla madre.

    Per la Suprema Corte il ricorso è inammissibile, in quanto la decisione censurata risulta conforme ai principi enunciati da questa Corte, secondo cui:

    1) in materia di affidamento dei figli minori, il giudice della separazione e del divorzio deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il piu' idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalita' del minore;

    2) l'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacita' del padre o della madre di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione di genitore singolo;

    3) tale giudizio, dovendosi ancorare ad elementi concreti, potra' fondarsi sulle modalita' con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacita' di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilita' ad un assiduo rapporto, nonche' sull'apprezzamento della personalita' del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che e' in grado di offrire al minore;

    4) nel caso di specie, dalla motivazione della decisione gravata si evincono agevolmente le ragioni che hanno indotto il giudice di merito a statuire circa l'affido esclusivo delle minori alla madre: trasferimento del padre in regione diversa e distante da quella di residenza delle minori; mancata corresponsione dell'assegno di mantenimento; scarsa partecipazione alle scelte inerenti le vite delle figlie; trascuratezza dei propri doveri genitoriali.

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