Il giudice deve applicare le tabelle di Milano in vigore al momento della decisione

A cura della Redazione.

Con l'ordinanza n. 33770 del 19 dicembre 2019 la Corte di Cassazione torna sulla questione di quali tabelle applicare nella liquidazione dei danni conseguenti ad un sinistro stradale.

Lunedi 23 Dicembre 2019

 

Il caso: La Corte di Appello riformava la sentenza del Tribunale e risarciva in misura maggiore, rispetto a quanto fatto dal giudice di prime cure, R.L., quale madre e F. e G.C. — anche quali eredi del padre, deceduto nelle more del giudizio — fratelli di I.C. giovane di diciassette anni, vittima di un incidente stradale e deceduto mentre veniva trasportato all'ospedale.

Avverso la sentenza d'appello ricorrono in Cassazione i fratelli della vittima, dolendosi del fatto che nella liquidazione, avvenuta nel 2017, il giudice dell'impugnazione di merito aveva applicato le Tabelle del Tribunale di Milano, ma utilizzando quelle del 2008, anziché quelle del 2009 come successivamente aggiornate nel 2017, data della decisone della causa in fase d'appello.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato:

a) per principio oramai costante il giudice deve applicare la tabella elaborata dall'osservatorio presso il Tribunale di Milano vigente al momento della liquidazione, pur non sussistendo un obbligo di riconvocazione qualora tra la data della camera di consiglio e quello della pubblicazione della sentenza sia resa pubblica una nuova versione delle dette Tabelle;

b) nel caso di specie, senza alcuna logica spiegazione, la Corte d'Appello, nel decidere la causa nell'anno 2017, ha applicato le Tabelle del Tribunale di Milano risalenti all'anno 2008, ossia alla data della liquidazione dell'importo risarcitorio effettuata dal giudice di primo grado, ed è, pertanto, incorsa in vizio motivazionale.

Il ricorso deve, pertanto, essere accolto.

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