In caso di incidente in autostrada determinato dalla presenza di ghiaccio sulla carreggiata, il gestore è ritenuto responsabile in quanto custode ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile.
| Lunedi 9 Febbraio 2026 |
Il gestore autostradale riveste la figura di custode dell’intera rete e risponde sempre dei danni cagionati agli utenti dalla cosa in custodia (autostrada), a meno che non dimostri che l’evento si verificava per caso fortuito. L’insieme dei casi inerenti tali sinistri viene quindi ricondotta nell'ambito della responsabilità da custodia, disciplinata dall'art. 2051 del Codice Civile. Per il danneggiato resta soltanto l’onere di dimostrare l’incidente è avvenuto sulla strada controllata dal quel determinato gestore.
Anche le autostrade, sebbene ritenute più sicure di altre strade, possono nascondere diverse insidie. Nel periodo invernale, in particolare, le avverse condizioni meteorologiche possono determinare la presenza di ghiaccio sulla sede stradale ed anche in tali casi il gestore della rete autostradale ha delle precise responsabilità. In generale le tipologie di responsabilità afferenti il gestore della rete autostradale riguardano la responsabilità per fatto illecito, nella quale rientrano i danni al veicolo (lesione di bene materiale) o le lesioni personali (lesione dell’integrità psicofisica) subiti per cause imputabili allo stesso concessionario e la responsabilità per fatto illecito che deriva dal principio di diritto del neminem laedere, ovvero il divieto di arrecare danno ingiusto ad alcuno (art. 2043 Cod. Civ.).
In base ad esso, chiunque arrechi un danno ingiusto, inteso come lesione di interessi tutelati dall'ordinamento giuridico, è tenuto al risarcimento. Il danneggiato dovrà però dimostrare quando e come si debba imputare la responsabilità dell’evento al gestore dell’autostrada. Infine vi è la responsabilità del custode per la quale il gestore dell’autostrada deve garantire agli utenti che la strada sia sicura e priva di ostacoli. Deve quindi evitare che la rete stradale presenti situazioni insidiose o di pericolo nascosto che possano essere causa di danni.
In passato l’orientamento della giurisprudenza di merito prevedeva che fosse il danneggiato, in caso di incidente, a dover dimostrare di non essere riuscito ad evitarlo nonostante la guida attenta e prudente. Oggigiorno le cose sono cambiate ed ora prevale l’orientamento che pone a carico del gestore l’obbligo di dimostrare la mancanza di responsabilità per l’evento dannoso ed inverte, di fatto, il cosiddetto “onere della prova” (confermato anche dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 156/1999).
Da ultimo la Suprema Corte di Cassazione ha sancito che “a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia.
Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi (cassata con rinvio la decisione dei giudici di appello che avevano escluso la responsabilità dell'ente gestore per un sinistro occorso ad un utente a causa del fondo ghiacciato, atteso che si era dato rilievo ad una situazione di "insidia" -fondo ghiacciato e scivoloso per la caduta di pioggia mista a ghiaccio- estranea alla struttura ed alle pertinenze dell'autostrada e la cui imprevedibilità era da valutarsi in capo al gestore dell'autostrada, nelle concrete circostanze di luogo e tempo, che, nella specie, erano però quelle del periodo invernale e della zona di montagna).” Cassazione civile sez. III,27/03/2015, n. 6245.
Un automobilista convenne in giudizio la Autostrade per l'Italia S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti dal proprio veicolo a seguito del sinistro verificatosi sull'autostrada a causa del fondo ghiacciato. Il Tribunale di prime cure accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento della somma di Euro 6.075,48, oltre spese processuali. Seguì il gravame proposto dalla società Autostrade per l'Italia S.p.A. in occasione del quale la Corte di appello ebbe modo, tra l’atro, di osservare che in virtù del profondo mutamento della giurisprudenza sul punto, nel caso di specie risultava fondata la doglianza sulla "esistenza di un'insidia o trabocchetto", fattori da ravvisarsi "allorchè ricorrano contestualmente il carattere obiettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo dell'imprevedibilità dello stesso". Di fatto il sinistro si verificava in zona montana. Nella circostanza si verificavano precipitazioni piovose miste a ghiaccio. Pertanto sia in primo grado che in appello veniva confermato che era ben prevedibile che il fondo stradale potesse essere scivoloso e ghiacciato, quantomeno a tratti.
Seguiva il ricorso in Cassazione all’esito del quale, in riforma della sentenza d’appello, veniva affermato il seguente principio di diritto: “a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade, per loro natura destinate alla percorrenza veloce in condizioni di sicurezza, è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall'art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un'effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e delle carreggiate, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, la necessità di distinguere tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell'autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito tutte le volte che l'evento dannoso si sia verificato prima che l'ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata al fine di garantire la tempestività dell'intervento, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi" (Cass.,24 febbraio 2011, n. 4495).
Con l'ulteriore precisazione che soltanto "ove non sia applicabile la responsabilità di cui alla norma citata, per l'impossibilità in concreto dell'effettiva custodia del bene, l'ente proprietario risponde dei danni subiti dall'utente ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., essendo in questo caso a carico del danneggiato l'onere di provare l'anomalia del bene, mentre spetta al gestore provare i fatti impeditivi della propria responsabilità, quali la possibilità, in cui l'utente si sia trovato, di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la predetta anomalia" (Cass.,19 maggio 2011, n. 11016).” Cassazione civile sez. III,27/03/2015, n. 6245.