Circolazione stradale: multato il ciclista che sulle strisce non scende dalla bicicletta

Con l'ordinanza n. 2363 del 4 febbraio 2026 la terza Sezione civile della Corte di Cassazione si è occupata della condotta che deve tenere il conducente di una bicicletta allorchè si accinga ad attraversare la sede stradale in corrispondenza delle strisce pedonali

Lunedi 9 Febbraio 2026

Il caso: Tizio conveniva avanto al Giudice di Pace Caio per ottenere il risarcimento sia dei danni materiali che di quelli conseguenti alle lesioni personali subite in occasione di un incidente stradale verificatosi nell'impatto con il conducente di un velocipede: in particolare descriveva l'incidente nei seguenti termini:

  • nell’impegnare una rotatoria per proseguire lungo la strada statale che stava percorrendo con il proprio motociclo collideva con la bicicletta di proprietà e condotta da Caio;

  • il medesimo, in sella al proprio velocipede, s’immetteva nel flusso della circolazione attraversando repentinamente la sede stradale in corrispondenza di un attraversamento pedonale, omettendo di concedere – secondo quanto si legge in ricorso – la dovuta precedenza.

Il GdP rigettava la domanda, addebitando alla condotta di guida dello stesso attore l’intera responsabilità del sinistro; il Tribunale, in sede di appello, confermava la decisione di primo grado, sulla base del seguente ragionamento:

  • l’odierno ricorrente non aveva adeguato la propria velocità e la propria condotta di guida in centro cittadino e in corrispondenza dell’attraversamento pedonale, la cui presenza doveva indurlo a particolare prudenza, al fine di dare la precedenza a quanti si accingessero ad attraversare la strada, avendola già occupata;

  • Tizio, in particolare, non era stato in grado di arrestare la marcia di fronte a un ostacolo e di aver omesso di dare la precedenza al che aveva già quasi completato l’attraversamento, ritenendosi che tale condotta sia stata tale da assorbire integralmente l’eziologia dell’evento lesivo, assurgendo ad antecedente causale esclusivo del sinistro.

Tizio ricorre in Cassazione, denunciando la sentenza impugnata per falsa applicazione di norme di diritto, e ciò in relazione all’art. 154, commi 1 e 3, cod. strada, all’art. 377, commi 2 e 7, reg. esec. cod. strada: in particolare:

  • la sentenza impugnata ha individuato nell’evento finale la causa dell’evento stesso, noncurante della reale causazione, ovvero la imprudente ed illecita manovra di guida del convenuto;

  • Caio, infatti, aveva omesso di arrestare la marcia e dalla pista ciclabile, percorso parte del marciapiedi, era uscito e si era immesso nel flusso della circolazione, attraversando la carreggiata, senza soluzione di continuità;

  • il medesimo, peraltro era stato sanzionato, nell’immediatezza del fatto, per violazione dell’art. 154, commi 1 e 8, cod. strada, perché, “rimanendo in sella al proprio mezzo senza arrestare la propria marcia effettuava manovra di immissione nel flusso della circolazione, iniziando l’attraversamento trasversale da monte verso mare, procedendo sull’attraversamento pedonale, creando intralcio al veicolo A”, ovvero quello dell’odierno ricorrente.

La Cassazione, nel ritenere fondate le censure del ricorrente, osserva quanto segue:

a) l’affermazione della esclusiva responsabilità dell’odierno ricorrente è basata dal giudice d’appello sul presupposto della sussistenza di un diritto di precedenza del conducente il velocipede, e ciò per il sol fatto che egli attraversasse le strisce pedonali, equiparando, così, la sua posizione – sotto questo profilo – a quella di un pedone;

b) in realtà, pur in assenza di un’espressa (o meglio, univoca) previsione normativa, alcune considerazioni “sistematiche”, oltre a taluni precedenti di questa Corte, conducano a ritenere che, in caso di attraversamento di strisce pedonali, sussista a carico dei ciclisti l’obbligo di condurre il veicolo “a mano”.

c) il codice della strada individua parti della sede stradale destinati, in via esclusiva, al transito dei pedoni: marciapiede, passaggio pedonale e attraversamento pedonale: già su tali basi, quindi, deve escludersi che i velocipedi (che sono, a tutti gli effetti, dei “veicoli”, secondo quanto previsto dall’art. 47, comma 1, lett. c, del codice della strada), possano transitare, se non portati a mano, sulle strisce pedonali;

d) né, in senso contrario, può richiamarsi l’art. 182, comma 4, cod. strada, secondo cui i ciclisti “devono condurre il veicolo a mano” – con la conseguenza di essere “assimilati ai pedoni” (anche quanto al diritto di precedenza) – “quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni”.

e) tale norma, per vero, non può essere intesa nel senso di facoltizzare in senso assoluto i ciclisti a transitare, in sella al proprio veicolo, lungo gli attraversamenti pedonali (salvo l’obbligo di condurre il mezzo a mano, in caso “di intralcio o pericolo per i pedoni”), dal momento che l’art. 3 del codice della strada individua tale parte della sede stradale – al pari del marciapiede e del passaggio pedonale – come zona di transito esclusivo dei pedoni;

f) sicché, in definitiva, l’art. 182, comma 4, cod. strada può trovare applicazione, nella parte in cui consente il transito “in sella” al velocipede, solo con riferimento a quelle zone ove risulta ammessa una circolazione “promiscua”, pure contemplata dall’art. 3 cod. strada;

g) pertanto, si conferma che la possibilità di percorrere gli attraversamenti pedonali, in sella alla bicicletta, è circoscritta ai casi in cui essi siano situati allo sbocco di percorsi promiscui ( pedonale e ciclabile); al di fuori di tale ipotesi si tratta, invece, di comportamento non consentito.

Allegato:

Leggi anche:


Pagina generata in 0.006 secondi