Forma dell'impugnazione dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione

Non è impugnabile con il ricorso per Cassazione l’ordinanza relativa alla sospensione del processo di esecuzione ex art. 624 c.p.c., emessa all’esito del reclamo cautelare ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’ordinanza del 10 ottobre 2019, n. 25411/2019.

Venerdi 18 Ottobre 2019

IL CASO: La vicenda esaminata nasce dal pignoramento dell’autovettura eseguito dall’ex moglie in danno del marito ai sensi dell’art. 515, terzo comma c.p.c. Quest’ultimo proponeva opposizione avverso il pignoramento chiedendo in via preliminare la sospensione della procedura esecutiva, deducendo l’impignorabilità dell’autovettura in quanto funzionale all’esercizio della propria attività professionale. La richiesta di sospensione veniva rigettata dal Tribunale, il quale, pertanto, disponeva la vendita del compendio pignorato.

Pertanto, l’ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione dell’esecuzione veniva impugnata dal debitore con reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c. che veniva rigettato dal Tribunale, in composizione collegiale.

Avverso l’ordinanza di rigetto, il debitore, rimasto soccombente, interponeva ricorso per Cassazione.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Corte di Cassazione, dopo aver ribadito che presupposto fondamentale del ricorso straordinario per cassazione è il carattere di decisorietà del provvedimento impugnato, il quale deve presentare caratteri tali da acquisire efficacia di giudicato in senso sostanziale in ipotesi di mancata impugnazione e tale presupposto manca nel provvedimento emesso in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., neppure quando il provvedimento avverso il quale viene proposto il reclamo ha per oggetto la sospensione del processo esecutivo, ex art. 624 c.p.c., ha dichiarato il ricorso inammissibile riaffermando il principio di diritto secondo il quale "Il provvedimento emesso in sede di reclamo ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., anche quando il provvedimento reclamato sia in tema di sospensione del processo esecutivo ex art. 624 c.p.c., non è ricorribile in cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., comma 7, trattandosi di un provvedimento privo del carattere di decisorietà. Non depone in senso contrario neppure la circostanza che, nel caso di provvedimento di contenuto sospensivo, l'omessa introduzione del giudizio di merito produce l'effetto dell'estinzione anticipata del pignoramento, ai sensi dell'art. 624 c.p.c., comma 3. Infatti, le parti sono sempre nella facoltà di introdurre il giudizio di merito e l'eventuale estinzione del processo esecutivo sospeso non dipende, dunque, dal carattere decisorio del provvedimento collegiale, bensì dall'acquiescenza allo stesso prestata".

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