Ai fini dell'imposta IMU i conviventi more uxorio sono equiparati ai coniugi.

Lunedi 6 Maggio 2019

Se alla cessazione della convivenza more uxorio la casa familiare viene assegnata al genitore collocatario di figli minori, a chi spetta pagare l'IMU?

Sulla controversa questione è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza n. 11416 del 30 aprile 2019.

Il caso: G.P. impugnava avanti alla Commissione tributaria il silenzio.rifiuto del Comune sull'istanza di rimborso ai fini IMU per l'anno 2013 fondata sull'assenza del presupposto soggettivo dell'imposta: a sostegno dell'istanza, il ricorrente rilevava che l'immobile, acquistato in comproprietà con la convivente e destinato ad abitazione familiare, a seguito della cessazione della convivenza e in sede di regolazione dei rapporti giuridico-patrimoniali, era stato assegnato alla ex convivente quale genitore collocatario della figlia minore.

Sia la CTP che la CTR rigettano il ricorso, sul rilievo che nel caso in esame non è applicabile per interpretazione estensiva l'art. 4 comma 12 quinquies del D.L. n. 16/2012 ( che recita: “Ai soli fini dell’applicazione dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni, nonchè all’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l’assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”) in quanto per i giudici la soggettività passiva tributaria deve essere stabilita ex lege e non può essere attribuita attraverso interpretazioni estensive.

G.P. ricorre in Cassazione censurando la sentenza impugnata laddove non ha ritenuto applicabile anche all'ex convivente l'art. 4 cit.

La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso, osserva quanto segue:

  • perchè sorga l'obbligo di pagare l'imposta in esame è necessario che il rapporto che lega il soggetto all'immobile sia “qualificato”, riconducibile quindi alla proprietà, all'usufrutto o ad altro diritto reale di godimento;

  • il legislatore ha specificatamente disciplinato il presupposto impositivo nell'ipotesi di scioglimento del vincolo matrimoniale, prevedendo che ai soli fini IMU è soggetto passivo il coniuge a cui il giudice assegni la casa coniugale; a seguito dell'intervento normativo il legislatore ha sancito la traslazione della soggettività passiva dell'IMU dal proprietario all'assegnatario dell'immobile, con la conseguenza che l'imposta ricade sull'utilizzatore con liberazione dal pagamento del coniuge non assegnatario;

  • la suddetta norma non disciplina l'ipotesi dei conviventi “more uxorio”, ravvisandosi quindi una lacuna normativa che deriva dalla limitata previsione di una disposizione di legge, in controtendenza rispetto ai più recenti interventi legislativi e giurisprudenziali tendenti ad una sempre maggiore equiparazione tra la famiglia tradizionale e la famiglia di fatto;

  • alla luce dei principi enucleati in materia dalla Corte Costituzionale e dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, si può affermare che anche nelle convivenze di fatto , in presenza di figli minori nati dai due conviventi, l'immobile adibito a casa familiare è assegnato al genitore collocatario dei predetti minori, anche se non proprietario dell'immobile o conduttore: egli, in virtù dell'affectio che costituisce il nucleo costituzionalmente protetto della relazione di convivenza, è comunque detentore qualificato dell'immobile ed esercita il diritto di godimento su di esso in posizione assimilabile al comodatario;

  • pertanto, per effetto dei recenti interventi legislativi (Legge Cirinnà) e giurisprudenziali, che mirano d una sempre maggiore equiparazione tra coniugi e conviventi more uxorio, deve optarsi per una interpretazione estensiva dell'art. 4 comma 12 quinquies del d.l. n. 16/2012;

  • in conclusione, quindi, si afferma il seguente principio: La costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare comporta che, anche nel caso di cessazione della convivenza more uxorio, il soggetto passivo diventa il genitore assegnatario, anche se quest'ultimo non fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario m non assegnatario”

Allegato:

Risorse correlate:

Pagina generata in 0.09 secondi