Fallimento: quali conseguenze se la società non deposita i bilanci degli ultimi tre esercizi?

All’imprenditore che non deposita i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi non è preclusa la possibilità di dimostrare con altri documenti la sussistenza dei requisiti di non fallibilità previsti dall’art. 1 della legge fallimentare.

Giovedi 3 Ottobre 2019

Così si è espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24138/2019, pubblicata il 27 settembre scorso.

IL CASO: la vicenda esaminata trae origine dalla sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società, ritenendo che non era stata fornita da quest’ultima la prova del mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dall’art. 1 della legge fallimentare negli ultimi anni antecedenti al deposito dell’istanza di fallimento. La società resistente non aveva provveduto al deposito dei bilanci.

La sentenza del Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di reclamo proposto dalla società fallita. Secondo la Corte territoriale, il mancato deposito dei bilanci impediva di attribuire, ai fini di fornire la prova del mancato superamento dei parametri dimensionali previsti dall’art. 1 della legge fallimentare, valore decisivo alla documentazione prodotta dalla società reclamante.

Quest’ultima, pertanto, interponeva ricorso per Cassazione deducendo la violazione e la falsa applicazione del comma 4 dell’art. 15 legge fallimentare e dell’art. 1 della legge fallimentare, in quanto, secondo la ricorrente il mancato deposito dei bilanci non le precludeva la possibilità di dimostrare la sussistenza dei requisiti di non fallibilità.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, la Cassazione ha accolto il ricorso con rinvio alla Corte di Appello ribadendo il principio secondo il quale “ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità sono ammissibili strumenti probatori alternativi al deposito dei bilanci degli ultimi tre esercizi di cui all’art. 15, comma 4, l. fall., i quali, non espressamente menzionati nell’art. 1, comma 2, l. fall., costituiscono strumento di prova privilegiato, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il prudente apprezzamento ex art. 116 cod.proc.civ.” (Cass. 30516/2018, Cass. 30541/2018).

Secondo gli Ermellini, il deposito dei bilanci da parte delle società di capitali assolve ad una funzione meramente informativa, o “conoscitiva” propria della pubblicità notizia che consente ad ogni utilizzatore del bilancio stesso di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica della società. Il mancato deposito dei bilanci, hanno concluso, non significa che l’imprenditore è da ritenersi insolvente ma che egli, in questi casi, ha l’onere di fornire la prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità attraverso il deposito di documentazione alternativa alle scritture contabili che il giudice deve valutare.

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