Fallimento e opponibilita’ alla procedura concorsuale del decreto ingiuntivo non opposto

Giovedi 28 Dicembre 2017

Il decreto ingiuntivo non opposto e non dichiarato esecutivo o dichiarato esecutivo successivamente alla dichiarazione di fallimento non è opponibile alla procedura concorsuale.

Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 29975/2017, pubblicata il 13 dicembre scorso, la quale ha confermato il dominante orientamento degli stessi giudici di legittimità sul punto.

IL CASO: La vicenda esaminata dalla Suprema Corte di Cassazione nasce dall’opposizione allo stato passivo promossa da una banca avverso il provvedimento di esclusione dell’istituto bancario dal passivo del fallimento di una società.

La banca aveva chiesto di essere ammessa al passivo del fallimento sulla scorta di un decreto ingiuntivo non opposto e dichiarato esecutivo dopo la dichiarazione di fallimento. L’opposizione contro il provvedimento di esclusione del credito veniva rigettata dal Tribunale, il quale riteneva che il decreto ingiuntivo, munito della dichiarazione di esecutorietà ex art. 647 cpc dopo la dichiarazione di fallimento, non era opponibile alla procedura.

Avverso la sentenza di rigetto dell’opposizione, la banca proponeva ricorso per Cassazione deducendo, per quanto ci riguarda nel caso di specie, “la violazione e falsa o erronea applicazione dell’art. 647 cpc in relazione all’articolo 360 numero 3 cpc”, per non aver il Tribunale considerato che il decreto ingiuntivo non era stato opposto e che, sia pur dopo la dichiarazione di fallimento, lo stesso era stato munito della dichiarazione di esecutorietà ai sensi dell’art. 647 cpc.

LA DECISIONE: Con l’ordinanza in commento, gli Ermellini hanno ritenuto il motivo di impugnazione infondato ed osservato che, secondo il consolidato orientamento della stessa Corte di Cassazione, “ in assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c..Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall'art. 124 o dall'art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all'interno del processo d'ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è.opponibile al fallimento, neppure nell'ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52" (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 142112; in precedenza tra le tante Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198).

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 1 Ordinanza n. 29975 del 13/12/2017

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