Espatrio figli minori: al Giudice Tutelare solo poteri di vigilanza

Con provvedimento del 15/11/2015 il Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova delinea i limiti della propria competenza in caso di disaccordo tra i genitori per l'affidamento dei figli.
Martedi 29 Dicembre 2015

Il caso: una donna con ricorso ex art. 337 c.c. chiede al Giudice Tutelare presso il Tribunale di Genova l'autorizzazione a trasferirsi nel proprio Paese di origine, l'Ecuador, insieme alla figlia minorenne, stante il totale disinteresse dimostrato nei confronti della bambina dal padre, dal quale è separata.

La richiesta non attiene al rilascio del passaporto per la minore – materia, questa, che è di competenza del Giudice Tutelare – in quanto la bambina è già in possesso del predetto documento.

Alla stregua della normativa vigente, pertanto, il Giudice Tutelare adito, nel dichiarare con provvedimento del 15/11/2015 la propria incompetenza a decidere in merito alla autorizzazione al trasferimento della minore nel Paese di origine di uno dei genitori, delinea i compiti e gli ambiti di intervento di sua spettanza, anche in relazione alle competenze del Tribunale in composizione collegiale.

In primo luogo, premesso che nel provvedimento di separazione consensuale nulla si dice in relazione a possibili viaggi e che il regime disposto è quello dell'affidamento condiviso della minore, il G.T. Osserva che:

  1. In prima battura devono essere i genitori, nell'ambito della comune responsabilità genitoriale, a prendere di comune accordo le decisioni riguardanti la minore (compresi quindi i viaggi) ex art. 337 ter c.c;

  2. In caso di disaccordo tra i genitori, la competenza spetta al Tribunale Ordinario in composizione collegiale ex artt. 336 e 316 c.c, l'unico organo competente a emettere una decisione sostitutiva volta a dirimere il contrasto;

  3. Il G.T., peraltro, specifica che l'art. 337 c.c è una norma speciale e residuale ed attribuisce al Giudice Tutelare solo il potere di vigilanza sulle condizioni che il tribunale ha stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale, vigilanza che non comporta però l'adozione di decisioni sostitutive di quest'ultima o attributive della competenza a decidere ad uno solo dei genitori, ma solo un intervento di mediazione;

Per tali motivi, il ricorso viene dichiarato inammissibile, essendo di competenza del Tribunale ordinario.

Testo del provvedimento

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