Eredità: la voltura catastale integra accettazione tacita, la dichiarazione di successione no

Tribunale di Milano: sentenza n. 7898 del 12/10/2026.

Accettazione tacita dell'eredità: il Tribunale di Milano ha stabilito che la voltura catastale dell'immobile ereditario, a differenza della sola dichiarazione di successione, di natura essenzialmente fiscale, è atto incompatibile con la posizione di mero chiamato e integra accettazione tacita ex art. 476 c.c.

Giovedi 29 Ottobre 2026

La pronuncia rafforza un indirizzo già consolidato in tema di accettazione tacita, valorizzando la distinzione, richiamata dal Tribunale anche con riferimento alla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 11478/2021), tra adempimento fiscale e atto riferito al bene ereditario.

Il caso.

Il Condominio Alfa vantava un credito per spese condominiali insolute nei confronti di Tizio e Caio, accertato con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, non opposto. Sulla base di quel titolo aveva avviato una procedura espropriativa immobiliare sull'appartamento già appartenuto al defunto Sempronio, nel cui ambito è emersa la necessità di assicurare la continuità delle trascrizioni, essendo il bene ancora intestato al de cuius.

Il Condominio ha quindi chiesto al Tribunale, con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., di accertare che i due chiamati avessero accettato tacitamente l'eredità e fossero, di conseguenza, comproprietari dell'immobile, con ordine di trascrizione del provvedimento. In via istruttoria ha domandato l'esibizione della dichiarazione di successione. I resistenti sono rimasti contumaci e la causa è stata decisa ex art. 281 sexies c.p.c.

La decisione

Il Tribunale muove dall'art. 476 c.c., secondo cui l'accettazione è tacita quando il chiamato compie un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di compiere se non nella qualità di erede. Il comportamento va valutato nella sua oggettiva consistenza e nel contesto in cui si colloca, per verificare se sia incompatibile con la volontà di restare un semplice chiamato.

Il ragionamento si sviluppa lungo questi passaggi:

  • la dichiarazione di successione ha natura essenzialmente fiscale e non è, da sola, manifestazione univoca della volontà di accettare;
  • la voltura catastale ha invece diversa rilevanza: oltre a soddisfare finalità tributarie, comporta l'aggiornamento dell'intestazione catastale del bene in favore di chi la richiede ed è quindi un'attività direttamente riferita al cespite compreso nell'asse ereditario;
  • nel caso concreto la domanda non si fonda sulla sola dichiarazione di successione: dai documenti risulta che tutti i chiamati hanno eseguito la voltura dell'immobile, con intestazione del bene nelle quote derivanti dalla successione;
  • tale circostanza è il dato decisivo, perché i chiamati non si sono limitati a un comportamento passivo o all'adempimento dell'obbligo fiscale, ma hanno compiuto un'attività specifica sul bene ereditario;
  • la condotta è riferibile a ciascun resistente, essendo la voltura effettuata da tutti: rispetto a ognuno è individuabile un comportamento personale e concreto, coerente con l'assunzione della titolarità.

Il comportamento accertato, per la sua natura e per il collegamento con il bene, è incompatibile con la mera posizione di chiamato e presuppone l'assunzione della qualità di erede: ricorrono quindi i presupposti dell'accettazione tacita.

Principio di diritto: la dichiarazione di successione, avendo natura essenzialmente fiscale, non costituisce di per sé manifestazione univoca della volontà di accettare l'eredità; la voltura catastale dell'immobile ereditario, in quanto atto direttamente riferito al bene compreso nell'asse e volto ad aggiornarne l'intestazione in favore di chi la richiede, è invece comportamento incompatibile con la posizione di mero chiamato e integra accettazione tacita ai sensi dell'art. 476 c.c.

Il Tribunale ha dichiarato l'intervenuta accettazione tacita da parte dei resistenti, che hanno così acquistato in modo irrevocabile la qualità di eredi, ha ritenuto assorbite le ulteriori domande e ha condannato i resistenti alle spese, precisando che la sentenza è soggetta a trascrizione nei registri immobiliari.

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