Con l'ordinanza n. 26870 pubblicata il 14 ottobre 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione processuale di particolare interesse pratico: a chi debba essere rivolta la domanda di restituzione delle spese di lite quando la sentenza di primo grado, poi riformata, abbia disposto la condanna alle spese e tali somme siano state corrisposte al difensore della parte vittoriosa, dichiaratosi distrattario.
| Giovedi 29 Ottobre 2026 |
IL CASO: La vicenda approdata all’esame della Suprema Corte trae origine dalla domanda di risarcimento danni proposta dal proprietario di un appartamento posto al piano terra di un edificio condominiale, il quale lamentava infiltrazioni, umidità e distacco dell'intonaco, assumendo che tali fenomeni fossero conseguenza dei lavori di messa in sicurezza eseguiti sul fabbricato.
Il giudizio veniva promosso innanzi al Giudice di Pace, il quale rigettava la domanda risarcitoria dell'attore, ritenendo non provata la responsabilità del condominio convenuto e respingeva anche la domanda di garanzia proposta da quest'ultimo verso l'assicurazione in quanto la polizza stipulata non copriva la responsabilità per danno da cattiva manutenzione dell'edificio.
In appello, il Tribunale riformava parzialmente la decisione, ritenendo che le infiltrazioni fossero riconducibili solo in parte al condominio e per la restante parte allo stesso attore, ravvisando quindi una corresponsabilità paritaria e condannando il condominio al pagamento della metà del danno accertato dal consulente tecnico.
Avverso la decisione del Tribunale proponeva ricorso per cassazione il condominio, articolato in quattro motivi.
Con il quarto motivo il condominio censurava la statuizione relativa alla restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, somme che l'ente di gestione assumeva fossero state pagate direttamente al procuratore dichiaratosi distrattario.
Secondo la tesi del ricorrente, il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere la restituzione nei confronti della parte, perché il pagamento era stato eseguito direttamente al difensore; da ciò faceva discendere che la domanda restitutoria avrebbe dovuto essere indirizzata non alla parte assistita, ma all'avvocato percettore, invocando la violazione dell'art. 93 c.p.c.
LA DECISIONE: La censura è stata ritenuta infondata dalla Cassazione la quale ha affermato che anche quando le spese liquidate in sentenza siano state versate dalla parte soccombente al procuratore della parte vittoriosa, dichiaratosi distrattario o anticipatario, non si determina un rapporto diretto tra soccombente e difensore beneficiario del pagamento.
A sostegno di tale tesi, la Suprema Corte richiama un principio già affermato nella propria giurisprudenza di legittimità, secondo cui il pagamento delle spese processuali effettuato direttamente al difensore, in forza di una sentenza poi riformata, non elimina l'obbligo restitutorio gravante sulla parte, che resta l'unica legittimata passiva rispetto alla domanda di ripetizione.
In questa prospettiva, il pagamento al difensore viene considerato come mera modalità esecutiva del capo sulle spese, ma non come fattore idoneo a trasferire sul professionista la titolarità passiva del rapporto restitutorio che nasce con la riforma della pronuncia.
La restituzione segue dunque la sorte del rapporto processuale tra le parti, non quella del materiale destinatario del pagamento.
In conclusione, la riforma della sentenza rende ripetibili le somme pagate a titolo di spese, ma la relativa pretesa deve essere fatta valere contro la parte vittoriosa del grado precedente, non contro il suo difensore, anche se quest'ultimo abbia riscosso direttamente l'importo in qualità di distrattario.