Equa riparazione per irragionevole durata del processo e onere della prova a carico dell'esecutato.

Nell'ordinanza n. 2909 del 7 febbraio 2020 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito alla possibilità o meno per il debitore esecutato di richiedere il pagamento dell'equa riparazione per l' irragionevole durata del procedimento esecutivo immobiliare subito.

Giovedi 13 Febbraio 2020

Il caso: A.C. proponeva ricorso alla Corte di appello di Palermo per ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento dell'equa riparazione per irragionevole durata del processo ex art. 1-bis I. n. 89/2001 in relazione al procedimento esecutivo immobiliare che l'aveva vista debitrice esecutata.

Il consigliere delegato dal presidente rigettava il ricorso, ritenendo non provato l'interesse della ricorrente alla celere definizione della procedura esecutiva; contro il decreto la ricorrente proponeva opposizione ex art. 5- ter I. n. 89/2001, sostenendo di aver fornito la prova dell'interesse alla celere definizione del procedimento esecutivo e che il ritardo dello stesso era attribuibile esclusivamente all'inerzia dell'apparato giudiziario.

La Corte di appello di Palermo rigettava l'opposizione, in quanto - secondo la Corte -

  • la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo non opera con riguardo alla posizione del debitore esecutato, che è gravato dell'onere di allegare e provare il suo specifico interesse ad una celere espropriazione;

  • onere che, nel caso di specie, non poteva considerarsi assolto dalla ricorrente,anche a fronte del suo comportamento di totale inerzia.

    Contro il decreto ricorre per cassazione AC., dolendosi per l'erroneità della decisione della Corte d'appello per i seguenti motivi:

    a) la Corte di appello ha errato nell'escludere ogni pregiudizio non patrimoniale in conseguenza della durata del procedimento: il giudice ha tenuto in considerazione la sola condotta della ricorrente, tralasciando ogni altro criterio valutativo previsto dall'art. 2, comma 2, I. n. 89/2001;

    b) il giudice dell'opposizione ha errato nel non ammettere la possibilità di ritenere in via presuntiva la sussistenza di un danno non patrimoniale a fronte dell'irragionevole durata del processo esecutivo;

    c) il giudice ha errato nell'escludere l'applicabilità della normativa richiamata alla posizione del debitore esecutato.

    Per la Suprema Corte i motivi sono infondati e il ricorso deve essere rigettato: il giudice dell'opposizione si è uniformato all'orientamento di questa Corte, per cui è principio di diritto che:

    - la presunzione di danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo esecutivo non opera per l'esecutato, poiché egli dall'esito del processo riceve un danno giusto;

    - pertanto, ai fini dell'equa riparazione da durata irragionevole, l'esecutato ha l'onere di provare uno specifico interesse alla celerità dell'espropriazione, dimostrando che l'attivo pignorato o pignorabile fosse ab origine tale da consentire il pagamento delle spese esecutive e da soddisfare tutti i creditori e che spese ed accessori sono lievitati a causa dei tempi processuali in maniera da azzerare o ridurre l'ipotizzabile residuo attivo o la restante garanzia generica, altrimenti capiente.

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