Emergenza Coronavirus: elenco delle attività aperte e FAQ “iorestoacasa”

Come tutti sappiamo il DPCM dell''11 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. n. 64, ha introdotto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.

Lunedi 16 Marzo 2020

Il nuovo decreto “Io resto a casa” prevede nuove e più stringenti misure in considerazione dell'evolversi e dell'aggravarsi della situazione epidemiologica nel nostro Paese: in particolare:

A) Per quanto riguarda la sospensione delle attivita' commerciali al dettaglio:

il decreto ha specificato nell'Allegato n. 1 quali attività sono APERTE ; ecco l'elenco:

- Ipermercati - Supermercati - Discount di alimentari - Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari - Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

- Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer,periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

- Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)

- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

- Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

- Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione

- Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

- Farmacie, commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

- Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale

- Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici

- Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

- Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

- Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione - commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono

- Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

- Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia - Attivita' delle lavanderie industriali - Altre lavanderie, tintorie

- Servizi di pompe funebri e attivita' connesse

Sono altresì garantiti le seguenti attività:

- mense e del catering continuativo su base contrattuale, - la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento che di trasporto; - gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale,autostradale e all'interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali

- i servizi bancari, finanziari, assicurativi;

- l'attivita' del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi

N.B.: Per tutte queste attività deve essere comunque sempre garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro e il rispetto delle norme igienico-sanitarie

B) Restano chiuse le seguenti attivita: - I mercati, indipendentemente dalla tipologia di attivita' svolta, salvo le attivita' dirette alla vendita di soli generi alimentari; - le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) - le attivita' inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti)

SANZIONI: Come specificato nella Circolare a firma del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno del 12 marzo 2020, l' art. 15 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14, che integra la disciplina sanzionatoria contenuta all'art. 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, convertito nella legge 5 marzo 2020, n.13, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, stabilisce che "la violazione degli obblighi imposti dalle misure ...a carico dei gestori di pubblici esercizi o di attività commerciali è sanzionata altresì con la chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni. La violazione è accertata ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la sanzione è irrogata dal Prefetto".

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C) SPOSTAMENTI. La suddetta circolare conferma la previsione di cui all'art. 1 comma 1del decreto dell' 8 marzo 2020 finalizzata ad evitare ogni spostamento dalla propria abitazione se non per validi motivi. Quindi: EVITARE di lasciare la propria abitazione: come chiarito nella citata circolare e sul sito della Presidenza del Consiglio, alla pagina “Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo”:

a) Si deve evitare di uscire di casa. Si può uscire per andare al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, da comprovare mediante autodichiarazione che può essere resa su moduli prestampati già in dotazione alle forse di polizia locali e statali; il modulo può essere scaricato in modo da poterlo già predisporre prima di uscire di casa e in questo modo si velocizzano le operazioni di controllo. La veridicità delle autodichiarazioni sarà oggetto di controlli: la non veridicità costituisce REATO

b) costituiscono validi motivi di spostamento le esigenze lavorative, di salute o di necessità; le suddette regole – compresa l'autodichiarazione - si applicano sia agli spostamenti da un comune ad un altro, sia per gli spostamenti all'interno di uno stesso comune, ivi compresa quella concernente il conseguente rientro presso la propria abitazione;

c) per quanto riguarda le situazioni di necessità, si specifica che gli spostamenti sono consentiti per comprovate esigenze primarie non rinviabili, come ad esempio per l'approvvigionamento alimentare, o per la gestione quotidiana degli animali domestici, o svolgere attività sportiva e motoria all'aperto, rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro;

d) quindi si può uscire per acquistare generi alimentari (senza necessità di accaparrarseli ora perché saranno sempre disponibili), e i prodotti rientranti nelle categorie previste negli Allegati al DPCM, sopra citati;

e) si può uscire per andare ad assistere i parenti anziani: trattasi di una condizione di necessità, però bisogna ricordare che gli anziani sono le persone più vulnerabili e quindi bisogna proteggerle dai contatti il più possibile;

f) si può uscire per  raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé; in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio;

g) si può uscire di casa per gettare i rifiuti, per portare l'animale da compagnia a fare le sue esigenze fisiologiche, ma senza assembramenti e mantenendo la distanza di almeno un metro da altre persone;

h) si può uscire dal proprio domicilio per andare al lavoro, per motivi di salute o per necessità ovvero per svolgere attività sportiva o motoria all’aperto; pertanto le passeggiate sono ammesse solo se strettamente necessarie a realizzare uno spostamento giustificato da uno dei motivi appena indicati;

i) l’attività motoria all’aperto è consentita purché non in gruppo e sono sempre vietati gli assembramenti; la bicicletta è consentita per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza, nonché per raggiungere i negozi di prima necessità e per svolgere attività motoria; è consentito svolgere attività sportiva o motoria all’aperto anche in bicicletta, purché sia osservata una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

l) per quanto riguarda gli spostamenti in automobile, si precisa che le auto possono essere utilizzate da più passeggeri solo se si rispetta la distanza minima di un metro; non è possibile andare in due in moto, non essendo possibile la distanza minima di un metro.

Questi limiti non valgono se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi. 

Per le FAQ clicca qui

Allegati:

Circolare 12 marzo 2020 Capo di Gabinetto Ministero Interno

Modulo autodichiarazione spostamenti coronavirus

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