Il dovere di mantenimento dei figli spetta integralmente ai genitori.

L'obbligazione degli ascendenti di fornire ai discendenti i mezzi necessari per adempiere ai doveri nei confronti dei figli è sussidiaria a quella dei genitori medesimi e pretende il riscontro dell'assenza di mezzi sufficienti da parte di questi ultimi. 

Venerdi 4 Ottobre 2019

In tal senso si è espresso il Tribunale di Bari nella sentenza n. 1556/2019, richiamando principi già espressi dalla Corte di Cassazione.

Il caso: T. propone opposizione avverso il decreto del tribunale con cui gli è stato imposto l'obbligo di pagamento della somma mensile di Euro 125,00 in favore di C. a titolo di concorso al mantenimento della nipote ex filio, e ciò in ragione dell'inadempimento del di lui figlio, già obbligato a contribuire al mantenimento della figlia nella misura mensile di Euro 250,00 in forza di sentenza del medesimo tribunale.

Per il ricorrente non sussistono i presupposti in quanto:

a)  le sue sostanze reddituali (pensione di invalidità pari ad Euro 900,00 mensili) sono già insufficienti al sostentamento del proprio nucleo familiare composto dalla coniuge inoccupata e da un figlio studente fuori sede;

b)  la ex nuora è lavoratrice dipendente con un reddito mensile pari ad Euro 750,00 ed ha la disponibilità gratuita di una casa di abitazione di proprietà dei genitori.

La ex nuora si costituisce contestando gli assunti dell'opponente e chiedendo la conferma del decreto.

Il Tribunale adito accoglie l'opposizione e, nel revocare il decreto, richiama l'orientamento della Suprema Corte, per cui :

  1. l'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;

  2. l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli;

  3. il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

Nel caso di specie, conclude il Tribunale, la opposta ha sì provato l'inadempimento paterno, ma non l'insufficienza dei mezzi: infatti ella è perfettamente in grado di produrre reddito in misura dignitosa e sufficiente al mantenimento proprio e della prole.

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