Doppia cittadinanza e naturalizzazione del genitore: la sentenza delle Sezioni Unite

Avv. Michela Guerrini.

Sommario: Il principio di diritto – Il caso – Il revirement – I precedenti e il quadro costituzionale – Il rapporto con la riforma del 2025 – L'impatto pratico

Lunedi 14 Settembre 2026

Il principio di diritto

Con la sentenza n. 24045 del 26 luglio 2026, le Sezioni Unite Civili della Cassazione hanno affermato un principio destinato a fare chiarezza su un nodo interpretativo che da anni divideva la giurisprudenza di legittimita' in materia di cittadinanza iure sanguinis.

Ecco la massima: ai sensi dell'art. 7 della legge n. 555 del 1912, il minore non emancipato nato all'estero da cittadino italiano in uno Stato dove vige lo *ius soli* — e dunque bipolide dalla nascita — conserva la cittadinanza italiana anche in caso di successiva naturalizzazione e perdita della cittadinanza da parte del genitore italiano, salva rinuncia espressa una volta raggiunta la maggiore eta'. L'art. 12, comma 2, della stessa legge si applica invece al solo minore che abbia esclusivamente la cittadinanza italiana al momento della perdita da parte del genitore.

Il caso

La vicenda trae origine dal ricorso di una famiglia venezuelana discendente da una cittadina italiana, Rina Laveder, emigrata in Venezuela e li' naturalizzata nel 1954. Il figlio, Gustavo Alfredo Monasterios, nato nel 1946 in Venezuela da madre italiana e padre venezuelano — dunque bipolide ab origine, italiano iure sanguinis e venezuelano iure soli — era minorenne e convivente con la madre quando questa si naturalizzo', perdendo la cittadinanza italiana.

La Corte d'Appello di Roma, applicando l'orientamento espresso da Cass. n. 454/2024 e dalle conformi Cass. nn. 17161/2023 e 3564/2024, aveva ritenuto che la naturalizzazione della madre avesse avuto un effetto trascinante anche sul figlio minore, interrompendo la linea di trasmissione della cittadinanza.

Il revirement

Le Sezioni Unite, rimesse dalla Prima Sezione con ordinanza interlocutoria n. 20889/2025, ribaltano questo esito con una motivazione che fa leva su argomenti letterali, sistematici e costituzionalmente orientati.

Il punto cruciale e' il rapporto tra gli artt. 7 e 12 della legge n. 555 del 1912. L'art. 7 — norma che la sentenza definisce «autonoma e assorbente» — disciplina la posizione del bipolide per nascita, che ha acquistato a titolo originario tanto la cittadinanza italiana iure sanguinis quanto quella straniera iure soli. Per costui, la perdita della cittadinanza italiana puo' conseguire solo a una rinuncia volontaria espressa in eta' adulta (o a speciali disposizioni di trattati internazionali).

L'art. 12, comma 2, regola invece il caso del minore che, al momento della perdita della cittadinanza da parte del genitore, ha la sola cittadinanza italiana: solo in questa ipotesi — e alla duplice condizione della residenza comune e dell'acquisto della cittadinanza straniera — si verifica l'effetto «trascinante». Il verbo «acquistino», coniugato al congiuntivo presente, allude — spiega la Corte — a una cittadinanza straniera venuta ad esistenza per effetto e al momento della perdita di quella italiana da parte del genitore, non gia' a una cittadinanza gia' posseduta ab origine.

La soluzione opposta — quella fatta propria da Cass. 454/2024 — avrebbe comportato, secondo le Sezioni Unite, «un'esegesi non restrittiva, ma, quanto meno, oltremodo ampia del tenore della norma ed idonea a compromettere il diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino acquisito iure sanguinis».

I precedenti e il quadro costituzionale

La sentenza si inserisce nella scia delle Sezioni Unite nn. 25317 e 25318 del 2022, che avevano fissato principi cardine: natura permanente e imprescrittibile della cittadinanza per nascita, onere della prova della fattispecie interruttiva a carico di chi la eccepisce, esegesi restrittiva delle norme sulla perdita, necessita' di un atto volontario ed esplicito di rinuncia. La Corte costituzionale, con la recente sentenza n. 63 del 2026, aveva del resto ricordato che il legislatore del 1912 scelse un modello di opting out: la cittadinanza italiana si perde solo per espressa dichiarazione.

Degna di nota e' anche l'equiparazione piena della madre al padre: la sentenza estende la portata di Corte cost. n. 30/1983 — che dichiaro' illegittimo l'art. 1, n. 1, l. 555/1912 nella parte in cui non prevedeva il figlio di madre cittadina — anche all'art. 7, affermando che la trasmissione iure sanguinis per via materna gode della medesima protezione.

Il rapporto con la riforma del 2025

La Corte esclude espressamente l'applicabilita' del nuovo art. 3-bis della legge n. 91/1992 (introdotto dal d.l. n. 36/2025, conv. in l. n. 74/2025), che considera non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi e' nato all'estero ed e' in possesso di altra cittadinanza, salve determinate condizioni. Per espressa indicazione del legislatore — confermata da Corte cost. n. 142/2025 e n. 63/2026 — la nuova disciplina non si applica alle domande giudiziali presentate prima del 27 marzo 2025.

L'impatto pratico

La decisione ha un rilievo pratico immediato per il nutrito contenzioso in materia di cittadinanza iure sanguinis. Il principio affermato restituisce (o conferma) la cittadinanza italiana a tutti i discendenti di emigrati italiani che, nati all'estero e divenuti bipolidi per nascita, l'avevano vista negata in applicazione dell'orientamento ora superato. L'effetto a cascata si propaga lungo tutta la linea di discendenza: se Gustavo Alfredo Monasterios ha conservato la cittadinanza italiana, l'ha trasmessa ai figli e cosi' via.

La sentenza, in definitiva, non si limita a comporre un contrasto giurisprudenziale, ma riafferma — in piena continuita' con i principi delle Sezioni Unite del 2022 — che la cittadinanza per nascita e' un diritto fondamentale che non puo' essere perduto per volonta' altrui ne' per automatismi legislativi, ma solo per una scelta consapevole ed espressa del titolare.

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