Affidamento del minore con doppia cittadinanza e questione di giurisdizione.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 24608 del 2 ottobre 2019, in sede di regolamento di giurisdizione, si sono pronunciate in merito al giudice competente a decidere sull'affidamento e sul mantenimento dei figli minori non residenti abitualmente in Italia.

Martedi 22 Ottobre 2019

Il caso: Una cittadina greca, T. contraeva matrimonio con un cittadino italiano, C.; successivamente, stante anche la difficile gravidanza, i due coniugi si recavano in Atene, ove vivevano i genitori di T, da cui avrebbe potuto ricevere assistenza; la bambina nasceva quindi in Grecia ed acquisiva la doppia cittadinanza, italiana e greca.

Dopo qualche tempo, insorti insanabili contrasti tra i due coniugi, C presentava ricorso per separazione personale, esponendo che T. aveva opposto un rifiuto unilaterale e immotivato di rientrare in Italia dopo il parto; chiedeva pertanto la dichiarazione di addebito della separazione nonche' l'affidamento in via esclusiva della figlia con l'adozione degli opportuni provvedimenti per il suo rientro in Italia e il divieto di espatrio senza l'autorizzazione del padre.

T. si costituiva in giudizio e, in base ad una diversa versione dei fatti chiedeva a sua volta la dichiarazione di addebito della separazione a carico del marito e l'affido in via esclusiva della figlia.

Il Presidente del Tribunale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e dichiarava non luogo a provvedere sulle domande relative alla minore che era nata e aveva sempre risieduto in altro Stato dell'Unione Europea.

C. proponeva reclamo avverso la dichiarazione di non luogo a provvedere e avverso i successivi provvedimenti confermativi e rilevava che

a) tale dichiarazione era viziata per il fatto che T. non aveva eccepito alcun difetto di giurisdizione per cio' che concerne i richiesti provvedimenti relativi alla figlia;

b) riteneva in ogni caso che doveva affermarsi la giurisdizione del giudice italiano in quanto la bambina era cittadina italiana e residente anagraficamente in Italia dalla nascita.

La Corte d'Appello rigettava il reclamo aderendo alla prospettazione della moglie, sulla base del disposto dell'articolo 8 del Reg.to UE n. 2201/2003 (cd. Bruxelles 2 bis).

Il Tribunale di Atene, adito da C. per ottenere il rientro in Italia della figlia, all'esito della pronuncia 8.6.2017 della C.G.U.E., sulla questione dell'interpretazione dell'articolo 11 § 1 del regolamento Brxl II bis, accertava che non ricorreva ne' l'ipotesi del trasferimento illecito ne' quella dell'illecito trattenimento del minore ai sensi dell'articolo 11 del regolamento.

C. quindi propone regolamento di giurisdizione.

La decisione: Per le Sezioni Unite il ricorso deve essere respinto, per i seguenti motivi:

  • quando nel giudizio di divorzio introdotto innanzi al giudice italiano siano avanzate domande inerenti la responsabilita' genitoriale ed il mantenimento di figli minori non residenti abitualmente in Italia, ma in altro stato membro dell'Unione Europea, la giurisdizione su tali domande spetta, rispettivamente ai sensi degli articoli 8, par. 1, del Regolamento CE n. 2201 del 2003 e 3 del Regolamento CE n. 4 del 2009, all'A.G. dello Stato di residenza abituale dei minori al momento della loro proposizione, dovendosi salvaguardare l'interesse superiore e preminente dei medesimi a che i provvedimenti che li riguardano siano adottati dal giudice piu' vicino al luogo di residenza effettiva degli stessi;

  • peraltro, in base alla disposizione dell'articolo 12 del regolamento Eurounitario, ai fini della possibilita' di escludere l'applicazione del criterio cogente della residenza abituale del minore e' necessaria una esplicita accettazione della giurisdizione anche sulla materia della responsabilita' genitoriale da parte di entrambi i coniugi;

  • tale accettazione deve essere esplicitamente e inequivocamente intervenuta alla data in cui il giudice e' stato adito con la domanda di separazione o al momento della formazione del contraddittorio, dovendo altrimenti ritenersi non derogabile il criterio esclusivo della residenza abituale del minore;

  • la proposizione di difese e di domande riconvenzionali non integra tale piena e inequivoca accettazione della giurisdizione ma esprime solo la legittima esplicazione del diritto di difesa;

  • per quanto riguarda la valutazione della ricorrenza o meno della residenza abituale della minore in Italia, essa e' stata esclusa da entrambe le giurisdizioni adite dal ricorrente: esclusione che la Corte condivide sul rilievo del dato incontestabile della nascita e della permanenza della bambina in Grecia sulla base di una decisione comune dei coniugi.

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