Domiciliatario in lite con il dominus per il compenso: qual è il giudice territorialmente competente?

Mercoledi 27 Marzo 2019

Con la sentenza n. 7674/2019, pubblicata il 19 marzo scorso, la Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al giudice territorialmente competente a dirimere le controversie insorte tra avvocato dominus ed avvocato domiciliatario per il pagamento dei compensi professionali a quest’ultimo spettanti, affermando che la competenza spetta al giudice del luogo del domicilio del dominus tutte le volte in cui l’ammontare del compenso non sia determinato convenzionalmente.

IL CASO: Nella vicenda approdata all’esame dei giudici di Piazza Cavour, un avvocato otteneva dal Giudice di Pace un decreto ingiuntivo nei confronti di due legali avente ad oggetto il pagamento dei propri compensi professionali per l’attività svolta in qualità di domiciliatario degli ingiunti.

Il decreto ingiuntivo era stato emesso dal Giudice di Pace del luogo dell’avvocato ricorrente.

Avverso il suddetto decreto ingiuntivo, veniva proposta opposizione da parte dei due legali ingiunti i quali, eccepivano, fra l’altro, l’incompetenza territoriale del Giudice di Pace che aveva emesso il provvedimento di ingiunzione. L’opposizione veniva rigettata e la sentenza di prime cure veniva impugnata dai soccombenti.

Il Tribunale, quale giudice di appello, accoglieva parzialmente il gravame relativamente alle spese processuali liquidate nel giudizio di primo grado, confermando, per il resto, la sentenza del Giudice di Pace. In merito all’eccezione di incompetenza territoriale, il Tribunale ha osservato che la stessa era infondata in quanto il giudice di primo grado aveva correttamente applicato il combinato disposto di cui all’art. 20 cpc e 1182 comma 3 del codice civile.

Pertanto, avverso la sentenza del Tribunale, veniva interposto ricorso per Cassazione da parte degli originari ingiunti , deducendo, per quello che in questa sede interessa, l’illegittimità della sentenza impugnata in quanto nel caso di specie il credito  vantato dall’avvocato domiciliatario non era al momento del conferimento dell’incarico nè determinato nè determinabile. Di conseguenza, secondo i ricorrenti, in presenza di un credito pecuniario illiquido, il foro facoltativo del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione, previsto dall’art. 20 seconda ipotesi c.p.c., dev’essere individuato, ai sensi dell’ultimo comma, dell’art. 1182 c.c., nel domicilio del debitore e non in quello del creditore.

LA DECISIONE: Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo del ricorso e nell’accoglierlo ha evidenziato che il compenso per prestazioni professionali, che non sia convenzionalmente stabilito, è un debito pecuniario illiquido, da determinare secondo la tariffa professionale e, pertanto, il foro facoltativo  del luogo ove deve eseguirsi l’obbligazione (art. 20 c.p.c., seconda ipotesi) va individuato, ai sensi dell’art. 1182 c.c., u.c., nel domicilio del debitore  in quel medesimo tempo (Corte di Cassazione, n. 21000 del 2011; più di recente, Corte di Cassazione, n. 118 del 2017, la quale ha ritenuto che l’art. 1182, comma 3°, c.c., per cui l’obbligazione avente per oggetto una somma di danaro dev’essere adempiuta al domicilio del creditore, si applica esclusivamente nel caso in cui la somma sia già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell’art. 1182, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza; conforme Corte di Cassazione, n. 30287 del 2017).

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