Divorzio: i poteri istruttori d'ufficio del giudice nell'accertamento dei redditi

A cura della Redazione.
Venerdi 26 Giugno 2020

Con l'ordinanza n. 11183 del 11 giugno 2020 la Corte di Cassazione si pronuncia in merito ai poteri officiosi e di accertamento presuntivo del giudice al fine di ricostruire il patrimonio reddituale di uno dei coniugi che non abbia adempiuto all''obbligo di collaborazione ex art. 5 comma 9 L. 898/70.

Normativa di riferimento: Art. 5 comma 9 Legge div.: “I coniugi devono presentare all'udienza di comparizione avanti al presidente del tribunale la dichiarazione personale dei redditi e ogni documentazione relativa ai loro redditi e al loro patrimonio personale e comune.In caso di contestazioni il tribunale dispone indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita, valendosi, se del caso, anche della polizia tributaria”.

Il caso: Tizio propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze in epigrafe indicata, che nel giudizio di scioglimento del matrimonio, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva incrementato l'assegno di mantenimento per la figlia da Euro 500, 00 ad Euro 1.000,00 mensili, oltre rivalutazione ISTAT.

Il ricorrente lamenta la violazione del criterio di proporzionalità in relazione alla determinazione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico in favore della figlia, sull'erronea presunzione dell'esistenza di un patrimonio ingente a sua disposizione

Per la Cassazione il motivo è infondato, in quanto:

a) la Corte di appello, infatti, nello statuire sull'assegno di mantenimento ha dato conto dell'espletamento di una CTU e dei risultati ivi raggiunti in merito alla parte italiana del patrimonio di Tizio, rimarcando in special modo il rifiuto opposto da quest'ultimo a fornire informazioni e collaborazione al consulente, al fine di consentire lo svolgimento delle indagini patrimoniali anche in relazione ai redditi ed ai patrimoni esteri, in violazione dell'obbligo di collaborazione sancito dalla L. n. 898 del 1970, articolo 5, comma, 9;

b) la Corte d'appello ha, quindi, accertato in via presuntiva ex articolo 116 cpv. c.p.c., proprio sulla scorta dell' illegittimo contegno processuale del ricorrente, "un valore particolarmente ingente della ricchezza effettivamente a disposizione del medesimo, come del resto, sempre affermato dal coniuge" in base al quale ha proceduto alla rideterminazione dell'assegno, tenendo contestualmente conto dei molteplici criteri volti ad individuare le esigenze della figlia;

c)  anche le Sezioni Unite hanno avuto modo di sottolineare l'importanza che il legislatore, nel novellare l'articolo 5 cit., ha riconosciuto all'indagine comparativa dei redditi e dei patrimoni degli ex coniugi, fondato proprio sull'obbligo di deposito dei documenti fiscali delle parti e sull'attribuzione di poteri istruttori officiosi al giudice, in precedenza non esistenti, in funzione dell'effettivo accertamento delle condizioni economico patrimoniali delle parti, nella fase conclusiva della relazione matrimoniale (Cass. Sez. U. n. 18287 del 11/07/2018);

d) nel caso di specie, il ricorrente non ha adempiuto all'obbligo di deposito della documentazione fiscale e la Corte territoriale correttamente ha esercitato i suoi poteri officiosi, proprio mediante l'espletamento della CTU.

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