Divorzio: natura e limiti del potere del giudice di disporre indagini patrimoniali

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4292 del 20/02/2017 specifica quando è opportuno che il giudice disponga, nell'ambito di un procedimento di separazione o divorzio, indagini patrimoniali tramite la polizia tributaria.

Lunedi 27 Febbraio 2017

Il caso: nell'ambito di un procedimento di divorzio, la moglie allegava elementi probatori volti a dimostrare una capacità economica del marito progressivamente aumentata nel tempo, come l'acquisto di due vetture d lusso ed una motocicletta e l'eredità immobiliare conseguente ad decesso del di lui padre; chiedeva in ogni caso al Tribunale disporsi accertamenti sulla effettiva situazione economica dell'ex marito tramite la polizia tributaria.

Il Tribunale prima e successivamente la Corte d'appello respingevano l'istanza.

La moglie impugna la sentenza resa dal giudice di appello avanti alla Corte di Cassazione, che in tema di indagini tramite la polizia tributaria, ribadisce che :

a) in tema di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, l'esercizio del potere del giudice che, ai sensi della L. n. 898 del 1970, art.5, comma 9, può disporre - d'ufficio o su istanza di parte - indagini patrimoniali avvalendosi della polizia tributaria, costituisce una deroga alle regole generali sull'onere della prova; l'esercizio di tale potere discrezionale non può sopperire alla carenza probatoria della parte onerata, ma vale ad assumere, attraverso uno strumento a questa non consentito, informazioni integrative del "bagaglio istruttorio" già fornito, incompleto o non completabile attraverso gli ordinari mezzi di prova; tale potere non può essere attivato a fini meramente esplorativi, sicchè la relativa istanza e la contestazione di parte dei fatti incidenti sulla posizione reddituale del coniuge tenuto al predetto mantenimento devono basarsi su fatti specifici e circostanziati;

b) il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita non costituisce un adempimento imposto dall'istanza di parte, purchè esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti.

Nel caso di specie, osserva la Corte, il mancato accoglimento della istanza di parte non ha trovato adeguata valutazione nella motivazione della sentenza della Corte di Appello, nè emerge per implicito una valutazione di superfluità della iniziativa avendo la Corte contrapposto ad una serie di dati di fatto le valutazioni e giustificazioni sul punto fornite dalla parte, che chiaramente hanno una portata limitata e non risolutiva.

Peraltro, la ricorrente ha materialmente allegato elementi obiettivi (l'eredità immobiliare del padre dell'ex marito., così come l'acquisto di beni mobiliari superflui), bagaglio istruttorio, però, incompleto e certamente non completabile con gli ordinari mezzi di prova a disposizione della moglie, soprattutto considerata la limitata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'ex coniuge.

Esito: accoglimento del ricorso con rinvio.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - 1 Ordinanza del 20/02/2017 n.4292

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