Deposito del ricorso scansionato e procura senza attestazione di conformità: conseguenze nel P.A.T.

A cura della Redazione.

Si registrano le prime decisioni dei Tribunali Amministrativi Regionali in materia di P.A.T e di depositi telematici nulli in violazione della normativa vigente.

Martedi 14 Febbraio 2017

Il T.A.R. Calabria, con la decisione n. 18/2017 del 25 gennaio 2017 e pubblicata il 26 gennaio 2017, ha dichiarato la nullità dell'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria, depositato con modalità non in linea con le norme del codice del processo amministrativo e con quelle dettate dal regolamento e dalle specifiche tecniche del PAT.

In riferimento alla costituzione della Regione Calabria, il Collegio, in particolare, rileva che la difesa dell'Ente:

a) ha depositato copia digitale per immagini di un atto di costituzione cartaceo, in violazione dell’art. 136, comma 2-bis c.p.a. e dell’art. 9, comma 1 d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40, che prescrivono che gli atti delle parti siano redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale;

b) ha depositato copia digitale per immagini della procura conferita dal Presidente della Regione, senza attestarne la conformità all’originale ai sensi dell’art. 136, comma 2-ter c.p.a. e dell’art. 8, comma 2 d.p.c.m. 16 febbraio 2016, n. 40.”.

Per il Collegio l’atto di costituzione manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo (art. 156, comma II c.p.c.), in quanto:

a) la mancanza della firma digitale apposta sull’atto di costituzione impedisce di verificarne la paternità, e cioè che esso provenga dal difensore che ne appare l’autore (cfr. anche l’art. 44, comma 1 c.p.a. con riferimento al ricorso);

b) non è possibile, in mancanza della prescritta attestazione, ritenere la conformità all’originale della copia digitale della procura prodotta.

Pertanto la costituzione deve ritenersi nulla e ravvisando i presupposti per l'accoglimento della istanza di tutela cautelare, il T.A.R. sospende i provvedimenti impugnati, rinviando ad altra udienza per la discussione nel merito del ricorso.

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