Decreto sostegni e genitori separati: cui prodest?

Avv. Sabrina D'Ascenzo.

Breve analisi dell'emendamento che introduce l'art. 12 bis in sede di conversione del d.l. 41/2021, ad oggi approvato dal Senato

Lunedi 10 Maggio 2021

Ha superato il vaglio delle commissioni Bilancio e Finanze ed è stato approvato in Senato il maxi emendamento che, in sede di conversione in legge del D.L. 41/2021, introduce l’art. 12 bis.

Prevista l’istituzione di un Fondo presso il MEF per erogare fino ad 800 euro mensili a genitori lavoratori separati o divorziati che abbiano cessato, ridotto o sospeso la propria attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo scopo è garantire ad essi, testualmente, "la possibilità di versare" l’assegno di mantenimento ai figli. Il tenore letterale della disposizione non consente, infatti, l’accesso al fondo anche per garantire il regolare versamento dell’assegno previsto in favore del coniuge separato o dell’ex coniuge divorziato.

Criteri e modalità sono rimessi a un DPCM emanato, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 41/2021. Il testo passa ora all'esame della Camera.

Omettendo ogni considerazione sulla genericità della norma (in quali casi si può dire che il lavoro si è perso, cessato, ridotto, “in conseguenza dell’emergenza epidemiologica”?) preme innanzitutto osservare come per la solita, ennesima, svista del legislatore la disposizione non sembri applicabile al genitore lavoratore non coniugato e non convivente, dunque non c’è alcuna tutela per i figli nati al di fuori del matrimonio

Non solo, ma siamo sicuri che si siano voluti tutelare i figli e non solo i genitori, solitamente i padri, obbligati al versamento dell’assegno di mantenimento per i figli? Innanzitutto, la norma parla di “assegno”, quindi inevitabilmente restano fuori i casi in cui i genitori provvedano entrambi al mantenimento diretto, ossia ciascuno con i propri redditi. Cosa è previsto per l’ipotesi in cui uno di essi o entrambi cessino, riducano, o perdano il lavoro? Nulla. E ancora, il legislatore ha omesso di considerare che il mantenimento di un figlio non è assicurato dal solo assegno a carico del genitore obbligato ma grava su entrambi i genitori. Come noto ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito e lo stesso assegno di mantenimento è modulato anche in proporzione alle risorse economiche di entrambi i genitori. Ciò implica che anche il genitore al quale viene corrisposto l’assegno, che solitamente è quello con il quale il figlio vive in via prevalente, debba provvedere al mantenimento del figlio in base alla propria situazione economica. Ebbene, prendiamo due ipotesi: in una a perdere, cessare o a subire una riduzione del lavoro è la madre beneficiaria dell’assegno di mantenimento del figlio: l’art. 12 bis non prevede alcunché in suo favore.

La seconda ipotesi è quella in cui a perdere, cessare, ridurre la propria attività lavorativa è il padre, obbligato a versare l’assegno per il mantenimento del figlio alla madre: in questo caso l’art. 12 bis prevede in suo favore la possibilità di accedere al Fondo.

In altri termini nel primo caso il figlio subirà inevitabilmente un peggioramento del proprio tenore di vita, non potendo più contare, anche sulle risorse economiche della madre, nel secondo caso l’impatto sarà attenuato se non escluso grazie al versamento direttamente al padre del contributo previsto dall’art. 12 bis.

Forse... Sì perché il nostro miope legislatore, a riprova di come il fine della norma non sia la tutela dei figli, non ha previsto un vincolo per l’erogazione, ossia questa verrà effettuata direttamente in favore del genitore obbligato a versare l’assegno e non direttamente al genitore beneficiario dell’assegno. Ciò per dare al genitore obbligato la “possibilità di versare” l’assegno... insomma un’elargizione in suo favore, se poi non la versa per il mantenimento del figlio non ci riguarda. Omette, poi, il legislatore di considerare che possono esserci situazioni in cui il genitore coniugato ma non ancora separato è comunque tenuto alla corresponsione di un assegno di mantenimento. Supponiamo che sia disposto nei confronti di uno dei genitori un ordine di allontanamento (art. 342 ter c.c.) a causa della sua condotta pregiudizievole e che a carico del genitore allontanato, coniugato ma non separato, sia posto un assegno di mantenimento per il figlio. Ipotizziamo che questo genitore perda, cessi, riduca il proprio lavoro in conseguenza del Covid-19: l’art. 12 bis non trova applicazione. Ancora una volta la solita occasione persa.

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