Decreto ingiuntivo: vale come prova scritta anche un sms del debitore.

Si segnala un interessante provvedimento del Tribunale di Genova del 24/11/2016 in tema di “prova scritta” comprovante il credito per la concessione di un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo.

Martedi 13 Dicembre 2016

Nel caso in esame, Tizio depositava ricorso per decreto ingiuntivo producendo, a riprova della sussistenza del credito, un sms nel quale il debitore riconosceva il debito.

Com'è noto, l'art. 634 c.p c. contiene una elencazione esemplificativa di quali siano le prove scritte idonee per l'emissione di un decreto ingiuntivo: “Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata[c.c.1988, 2702] e i telegrammi [c.c. 2705], anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.
Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestrazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale[c.c. 2195], anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del Codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture”.

Più in generale, si considera prova scritta, come condizione di ammissibilità della domanda di ingiunzione, qualsiasi documento, proveniente dal debitore o da un terzo, che il giudice ritenga meritevole di fede quanto ad autenticità e ad efficacia probatoria; sono ritenute prove scritte atipiche  fotocopie di scritture private, telefax, documenti elettronici come le e-mail e il verbale di assemblea condominiale.

Nel presente procedimento, il Tribunale di Genova accoglie quindi il ricorso, ritenendo che dai documenti prodotti, cioè gli sms, il credito risulta certo, liquido ed esigibile ex art. 633 c.p.c.; tuttavia non concede la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo ex art. 642 c.p.c. in quanto gli sms non sono documenti informatici utili per la concessione della provvisoria esecuzione non dando certezza circa la provenienza delle dichiarazioni

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