Decesso del debitore e onere della prova sulla qualità di erede.

Con l’ordinanza n. 13550/2022, pubblicata il 29 aprile 2022, la Corte di Cassazione si è nuovamente occupata della questione relativa al soggetto sul quale incombe l’onere di fornire la prova circa la qualità di erede nei giudizi promossi dai creditori di un soggetto deceduto per il recupero dei crediti vantati nei confronti di quest’ultimo.

Giovedi 12 Maggio 2022

IL CASO: La vicenda esaminata dai giudici della Suprema Corte riguarda un avviso di accertamento tributario notificato dall’Agenzia delle Entrate agli eredi di un contribuente deceduto avente ad oggetto somme per IVA ed IRAP da quest’ultimo dovute.

Contro il suddetto avviso i destinatari proponevano ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, deducendo di non essere eredi del debitore defunto. Il ricorso veniva accolto dai giudici di primo grado i quali ritenevano non provata da parte dell'amministrazione finanziaria la qualità di eredi dei ricorrenti. Anche la Commissione Tributaria Regionale dava ragione ai ricorrenti rigettando il gravame interposto dalla Agenzia delle Entrate.

Pertanto, quest’ultima, investiva della questione la Corte di Cassazione.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato ritenuto infondato dai giudici di legittimità i quali hanno evidenziato che spetta a colui che agisce in giudizio nei confronti del preteso erede per debiti del de cuius, l'onere di provare, in applicazione del principio generale contenuto nell’art. 2697 c.c. << l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, qualità che non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella sua qualità di erede>>.

Come è stato affermato di recente in altri arresti giurisprudenziali, hanno evidenziato gli Ermellini, anche in materia tributaria l'assunzione delle obbligazioni del de cuius richiede l'accettazione dell'eredità e a fronte dell'esercizio del diritto di rinuncia, è onere della parte pubblica fornire la prova circa l'insussistenza dei relativi presupposti e la decadenza dal medesimo.

All’amministrazione finanziaria, in presenza dell’incertezza derivante dal protratto stato di delazione ereditaria, è riconosciuta la possibilità di chiedere al Giudice di far fissare un termine per l'accettazione, ovvero di far nominare un curatore dell'eredità giacente. Ad essa spetta, inoltre, una volta intervenuta la rinuncia, il diritto di eventualmente impugnarla in presenza dei presupposti di cui all’art. 524 del Codice Civile.

Dalla mera chiamata all’eredità e/o dalla denuncia di successione, che ha valore di atto di natura meramente fiscale non può desumersi l’assunzione della qualità di erede, hanno ricordato gli Ermellini, in quanto essa consegue solo con l’accettazione dell’eredità, espressa o tacita, che rappresenta elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio quale successore del de cuius.

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