Ddl su riforma magistratura onoraria e giudici di pace: nuove competenze

Martedi 15 Marzo 2016

Contestualmente alla ennesima riforma del processo civile, in data 10 marzo 2016 il Senato ha approvato il , di iniziativa del Governo, recante la “Delega per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace”; il testo è all'esame della Camera.

La delega, che avrà la durata di un anno, si pone i seguenti obiettivi:

  1. un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario, disciplinandone, tra l'altro, le modalità di accesso, la durata massima dell'incarico, il procedimento di nomina e il tirocinio, le modalità di impiego, il procedimento di conferma, la responsabilità disciplinare con la specificazione delle relative sanzioni;

  2. superamento della distinzione tra giudici onorari e giudici di pace, con la istituzione di un'unica figura di “giudici onorari di pace”, che confluiranno tutti nell'ufficio del giudice di pace; istituzione della figura di “magistrato requirente onorario”, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;

  1. obbligo per i magistrati onorari di partecipazione a corsi di formazione con cadenza almeno semestrale, secondo programmi indicati dalla Scuola Superiore della magistratura e di partecipazione a riunioni trimestrali; la mancata partecipazione senza giustificato motivo verrà valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.

  2. ampliamento delle competenze del giudice onorario di pace in ambito civile e penale:

a) le cause e i procedimento di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;

b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;

e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;

f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all’attività istruttoria e decisoria;

g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi;

h) estensione dei casi di decisione secondo equità per le cause il cui valore non eccede € 2.500,00;

Il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace;

i) competenza per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma - salvo che sussistano altre circostanze aggravanti - 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall’articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

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