DDL processo civile: le nuove disposizioni in tema di PCT e di notifiche

Martedi 19 Aprile 2016

Il Ddl n. 2953, attualmente all'esame del Senato, che conferisce la delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile, contiene alcune direttive in tema di processo civile telematico tese ad un suo (auspicato) miglioramento; in particolare è previsto l'adeguamento delle norme processuali all’introduzione del processo civile telematico, anche mediante l’inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, prevedendo, tra l'altro:

a) l’individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;

b) il rilascio dell’attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo;

c) un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico con automatica rimessione in termini delle parti processuali (n.d.r.:senza quindi che sia necessaria una apposita istanza) per l’ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo;

d) il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma dell’atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; l’irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l’integrità del contraddittorio;

e) la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;

f) l’emanazione di un Testo Unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari;

g) la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;

h) è previsto che, quando il destinatario sia un’impresa o un professionista, l’avvocato ha l'obbligo di notificare esclusivamente con le modalità di cui all’art. 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall’indice nazionale;

i) è previsto che ,in tutti i casi in cui la notificazione all’impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l’atto da notificare sia inserito in un’area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell’indice nazionale di cui all’articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; che all’area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; che sia posto a carico del notificante l’obbligo di pagare una somma determinata, tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell’articolo 140 del codice di procedura civile;

l) è prevista la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario esclusivamente quando:1) l’istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore; 2) il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal decreto legislativo, non è possibile procedere con la notifica telematica; 3) è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario.

Testo del Ddl n. 2953

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