Danno esistenziale: l'elemento “prova” per evitare automatismi risarcitori.

Trib. Ferrara sentenza n. 572/2018 del 19/07/2018; Trib. di Ferrara sentenza n. 440/2018 del 06/06/2018

Giovedi 29 Novembre 2018

Trattasi di sinistro stradale verificatosi il 16/12/2013, lesioni non lievi accertate nella misura del 10% a titolo di danno biologico-esistenziale.

Il tribunale di Ferrara, secondo prassi consolidata utilizza la tabella del tribunale di Milano aggiornata al 2018 escludendo un aumento per la personalizzazione richiesta da parte attrice, in assenza di una prova specifica sulla sussistenza di un danno psicologico ultroneo rispetto a quello già previsto e ricompreso nella componente dinamico-relazionale e psicofisica del valore indicato nella tabella.

Il Tribunale di Ferrara con questa sentenza pare conformarsi in toto allo statuto risarcitorio fissato l’11/11 di dieci anni fa (2008) con le note quattro sentenze di S. Martino delle S.U che stabilirono l’unitarietà del danno non patrimoniale (di “danno esistenziale, come categoria automa non è più dato discorrere”), stabilendo che il principio generale in materia di illecito civile è quello della integrale riparazione del danno, evitando duplicazioni risarcitorie.

Le S.U esclusero l’autonoma esistenza del danno esistenziale, con una soluzione che cercò di accontentare sia  gli “esistenzialisti”, che volevano riconoscere piena autonomia a questa “voce” di danno, affinché aumentasse l’entità del risarcimento, sia coloro che contrastavano l’esistenza di un bene diverso dalla salute e dalla sofferenza e che consisteva in un “NON POTER PIU’ FARE” privo di un riconoscimento costituzionale, per cui le S.U inserirono l’elemento “PROVA” per evitare gli automatismi risarcitori.

A completamento del criterio risarcitorio dettato dalle quattro sentenze di S. Martino sono intervenute le tabelle giudiziali che recepirono l’unitarietà del danno non patrimoniale (somma del danno biologico con il danno morale) lasciando però la possibilità per i Giudici di incrementare il risarcimento con una personalizzazione solo in casi straordinari e se adeguatamente sostenuti da una prova certa di un particolare danno alla persona non ricomprensibile nel “danno non patrimoniale”.

Contrarie a questo impianto risarcitorio ricordiamo le recenti decisioni Cass. Ord. N. 7513/2018 e n. 13770 del 31/5/2018 nelle quali si introduce una novità: la possibilità di chiedere al CTU di specificare perché le tabelle di Milano non sono sufficienti a risarcire l’intero danno subito dalla vittima. Ricordiamo che attualmente il nostro sistema normativo prevede per il risarcimento delle lesioni di grave entità (superiore al 9%) l’applicazione ( Ddl concorrenza del 2017 n.124 che ha modificato art. 138 e 139 C.d.A) della cd. Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per la RCA e la responsabilità medico-sanitaria il cui testo rinvia alla interpretazione dei criteri di legittimità delle tabelle milanesi. Mentre per le microlesioni (inferiore al 9%) si dovranno applicare i criteri contenuti nell’art 139 CdA, aggiornati dal D.M. Sviluppo Economico del 17/7/2017. Conforme a questa sentenza, Tribunale di Ferrara n 440/2018 del 6/6/2018.  

Risorse correlate:

Pagina generata in 0.087 secondi