Il CTU non invia la bozza della perizia ai consulenti di parte: conseguenze e rimedi

La Corte di Cassazione, nell'ordinanza n. 21984/2018 si pronuncia in merito alle conseguenze derivanti dal mancato invio da parte del CTU della bozza della relazione peritale ai consulenti delle parti.

Lunedi 24 Settembre 2018

Il caso: D.P. propone ricorso avanti alla Corte di Cassazione avverso la sentenza del Tribunale che ha rigettato il ricorso ex art. 445 c.p.c., comma 6 proposto per ottenere il riconoscimento delle condizioni sanitarie legittimanti il diritto all'assegno di invalidità della L. n. 118 del 1971, ex art. 13.

In via pregiudiziale, il ricorrente lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 195 c.p.c., comma 3, in relazione agli artt. 445 bis e 696 bis c.p.c., nonchè in relazione agli artt. 156 e 157 c.p.c..:

- il Tribunale erroneamente non aveva rilevato la nullità della consulenza tecnica d'ufficio per mancato rispetto dei termini dell'art. 195 c.p.c., determinata dal fatto che il c.t.u. non aveva mai inoltrato alle parti la bozza dell'elaborato ed aveva depositato direttamente nel fascicolo informatico la consulenza in data 9/6/2015, oltre la scadenza dei termini per il deposito;

- la nullità era stata fatta valere nel primo atto difensivo successivo la scadenza del termine, rappresentato dal ricorso ex art. 445 bis c.p.c., comma 6.

La Corte di Cassazione ritiene fondata la doglianza e sul punto ribadisce quanto segue:

a) l'art. 195 c.p.c., comma 3, come sostituito dal comma 5 della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, ha introdotto una sorta di sub procedimento nella fase conclusiva della consulenza tecnica d' ufficio, regolando, attraverso scansioni temporali rimesse alla concreta determinazione del giudice, i compiti del c.t.u. e le facoltà difensive delle parti nel momento del deposito della relazione scritta;

b) l'obiettivo è quello di garantire la piena esplicazione di un contraddittorio tecnico e, quindi, del diritto di difesa delle parti anche nella fase dell' elaborazione dei risultati dell'indagine peritale, prima che gli esiti dell'indagine stessa vengano sottoposti al vaglio del giudice;

c) l'omesso invio da parte del consulente tecnico della bozza di relazione alla parte, in quanto posta a presidio del diritto di difesa, integra un'ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo e quindi assoggettata al rigoroso limite preclusivo di cui all'art. 157 c.p.c.;

d) tale nullità resta sanata se non eccepita nella prima istanza o difesa successiva al deposito;

e) la nullità derivante dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile anche di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio sui risultati dell'indagine essere recuperato dal giudice e ripristinato successivamente al deposito della relazione, in modo da potere comunque, all'esito, esercitare con piena cognizione di causa i poteri attribuiti ai sensi dell'art. 196 c.p.c., cioè valutare la necessità o l'opportunità di assumere chiarimenti dal c.t.u., disporre accertamenti suppletivi o addirittura la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente.

Allegato:

Cassazione civile Sez. VI - Lavoro Ordinanza n. 21984 del 11/09/2018

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