La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8296/2024 precisa quando può ritenersi acquisita la conoscenza formale del provvedimento ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione.
Giovedi 4 Aprile 2024 |
Il caso: Il Giudice di Pace rigettava la domanda di Mevia volta a ottenere da Caio il pagamento dell’importo di Euro 1.023,00 con interessi legali e il risarcimento dei danni per la lesione all’onore.
Mevia ricorreva in appello avanti al Tribunale, che ne dichiarava la inammissibilità per tardività: in particolare il giuidce di secondo grado rilevava che:
- il legale di Mevia in data 6/10/2014 aveva ottenuto il rilascio di copia della sentenza del Gdp e aveva notificato l’atto di appello il 13-2-2015;
- pertanto risultava decorso il termine breve per l’impugnazione previsto dall’art. 325 cod. proc. civ., che decorreva dal momento dell’estrazione di copia della sentenza;
- infatti con l’estrazione di copia autentica della sentenza la forma di conoscenza era acquisita in via formale, in quanto trovava origine in due attività tipizzate sul piano processuale, quali la richiesta di copia autentica del provvedimento a iniziativa della parte interessata e la consegna a opera del cancelliere;
- pertanto avendo avuto la parte conoscenza formale del provvedimento da impugnare, non poteva applicarsi il termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., ma si applicava il termine breve di trenta giorni che decorreva dal 6- 10-2014 ed era spirato al momento di proposizione dell’appello.
Mevia ricorre in Cassazione deducendo che il termine lungo semestrale per l’impugnazione decorre dalla pubblicazione della sentenza e il termine breve di trenta giorni solo dalla notificazione e non dall’estrazione di copia della sentenza.
Per la Cassazione la censura è fondata: sul punto osserva che:
a) è acquisito il principio secondo il quale il termine breve di impugnazione decorre soltanto in forza di conoscenza legale del provvedimento da impugnare e cioè in forza di una conoscenza conseguita per effetto di una attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che ella stessa ponga in essere, la quale sia normativamente idonea a determinare da sé detta conoscenza o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano del rapporto processuale;
b) sebbene l’interesse dell’ordinamento nello stabilire il termine lungo per l’impugnazione non sia quello di garantire alle parti un adeguato spatium deliberandi ma quello di regolare temporalmente il regime di stabilità delle decisioni giurisdizionali, dalla disciplina dell’art. 327 cod. proc. civ. deriva il diritto delle parti di giovarsi dell’intero arco temporale per accettare il giudicato o proporre impugnazione;
c) a tale ultimo fine è necessario l’accesso al testo integrale della sentenza mediante la richiesta e il rilascio della relativa copia, così che, dove si ritenesse che da tale richiesta e rilascio, ricompresi nell’ambito di una attività conoscitiva interna svolta dalla parte, possa decorrere il termine breve di cui all’art. 325 cod. proc. civ. anche in difetto dell’attività acceleratoria e sollecitatoria prevista con tali finalità dall’art. 326 cod. proc. civ., si finirebbe per ledere il diritto derivante dall’art. 327 cod. proc. civ.