Il creditore istante non compare all'udienza pre-fallimentare : conseguenze

Mercoledi 27 Novembre 2019

Con l’ordinanza n. 30445/2019, pubblicata il 21 novembre scorso, la Corte di Cassazione, si è pronunciata in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata comparizione del creditore all’udienza fissata per la discussione dell’istanza di fallimento da lui stesso proposta.

IL CASO: La vicenda esaminata dai Giudici di Piazza Cavour, nasce dalla sentenza con la quale il Tribunale aveva dichiarato il fallimento di una società in nome collettivo e dei soci di quest’ultima, nonostante che all’udienza di discussione dell’istanza di fallimento non era presente il creditore istante. La sentenza di fallimento emessa dal Tribunale veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di reclamo ex art. 18 della legge fallimentare proposta dalla società fallita e dei soci della stessa.

La Corte territoriale, nel rigettare il reclamo, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale, osservando che non sussiste nessun automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso. Pertanto, avverso la sentenza della Corte di Appello, la società fallita e i soci interponevano ricorso per cassazione deducendo, per quanto ci occupa, la violazione e la falsa applicazione dell’art. 6 della legge fallimentare e 99 e 100 del codice di procedura civile, in quanto secondo i ricorrenti la decisione della Corte territoriale era erronea per aver il giudice di merito ritenuto legittima la dichiarazione di fallimento nonostante che il creditore istante non avesse coltivato il ricorso non partecipando all’udienza di discussione.

Secondo i ricorrenti in Cassazione, era onere del creditore istante dimostrare, fino alla pronuncia del Tribunale, di avere interesse alla decisione in merito all’istanza di fallimento e dalla mancata partecipazione al contraddittorio all’udienza pre-fallimentare era derivata la rinuncia implicita all’istanza da parte del creditore.

LA DECISIONE: Il ricorso è stato rigettato dalla Corte di Cassazione, la quale ha osservato che in tema di dichiarazione di fallimento, essa correttamente interviene nonostante la mancata comparizione del creditore all’udienza pre-fallimentare, in quanto nel nostro ordinamento non v’è automatismo tra la mancata presenza del creditore e la rinuncia al ricorso, in difetto di elementi concreti allegati dalla resistente.

In questi casi il Giudice, una volta verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell’udienza, deve decidere sul merito della domanda.

Pertanto, sono esclusi rinvii e non può essere emessa una decisione di improcedibilità per disinteresse alla definizione o il “non luogo a provvedere”.

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