Per il credito d’imposta, relativo ai canoni di locazione ad uso non abitativo, è opportuno dare, preliminarmente, un’informazione di carattere pratico.
Prima di esporre quanto disposto dall’art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “Decreto Rilancio”), e della recente circolare esplicativa n. 14/E del 6 giugno 2020, è opportuno precisare che, per botteghe e negozi (categ. C/1), l’art. 65 del Decreto-Legge 17/03/2020, n. 18, per contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, aveva già disposto la concessione di un credito d’imposta, per il mese di marzo 2020, nella misura dl 60%, da calcolare sul canone di locazione.
Successivamente, con l’art. 28 del D.L. n. 34/2020, il credito d’imposta viene ampliato, e accordato a più soggetti e per più mesi.
Coloro, quindi, che hanno già beneficiato, del credito d’imposta, relativo al mese di marzo 2020, con il disposto della precedente normativa, potranno utilizzare, il nuovo bonus del 60%, limitatamente ai canoni di locazione pagati per i mesi di aprile e maggio 2020, così da non incorrere in errore e duplicare il credito.
Con la circolare n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate, fornisce indicazione dei soggetti che possono utilizzare il credito d’imposta, relativo ai canoni di locazione pagati al locatore, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Viene subito chiarito che il credito d’imposta (comma 5 del “Decreto Rilancio”) spetta a condizione che i «soggetti esercenti attività economica abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente».
Il “beneficio” si applica sui canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, e affitto d’azienda, ed è utilizzabile dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, conseguiti nell’anno 2019.
Il limite dei 5 milioni non si applica per le strutture alberghiere e agrituristiche, per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (relativamente al costo sostenuto per il canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale).
Il credito, per così dire “ampliato” (dal D.L. n. 34/2020) si applica, in particolare:
♦ agli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
♦ agli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
♦ alle stabili organizzazioni di soggetti non residenti di cui alla lettera d), del comma 1, dell’articolo 73 del TUIR;
♦ alle persone fisiche e delle associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’articolo 53 del TUIR.
♦ ai soggetti in regime forfetario di cui all’articolo 1, commi 54 e seguenti della legge n. 190 del 2014;
♦ agli imprenditori e le imprese agricole, sia che determinino per regime naturale il reddito su base catastale, sia quelle che producono reddito d’impresa.
Per le attività alberghiere o agrituristica, la circolare fornisce dettagliato e specifico elenco, per usufruire del credito d’imposta, con indicazione dei codici ATECO, per ciascuna attività esercitata, e comprende:
♦ Alberghi - fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande);
♦ Villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna - inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande, colonie marine e montane;
♦ Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze, cottage senza servizi di pulizia, alloggio connesso alle aziende agricole;
♦ Attività di alloggio connesse alle aziende agricole.
Non possono accedere al beneficio del credito d’imposta, coloro che svolgono attività commerciali, o di lavoro autonomo, non esercitate abitualmente, in quanto producono redditi diversi. Sono, inoltre, esclusi dal beneficio coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica non esercitata abitualmente. Possono, invece, accedere al credito d’imposta, coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica, cosiddetta stagionale (pag. 7 della circolare).
L’importo del credito d’imposta si ottiene calcolando il 60% del canone locazione degli immobili, ad uso non abitativo, e il 30% dei canoni dei contratti di leasing e dei contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, come precisato nella predetta circolare.
Per quanto riguarda la modalità di utilizzo del credito, va detto che può essere usato - dopo aver pagato i canoni - in compensazione con il Modello F 24, codice tributo “6920, oppure utilizzato nella dichiarazione dei redditi per l’anno 2020, ceduto al locatore o, ancora, ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito
Per il D.L. n. 34/2020, cliccare su: art. 28 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34.
Per la circolare cliccare su: circolare n. 14/E, l’Agenzia delle Entrate.
Dott. Luca De Franciscis
dottore commercialista