I crediti dell'impresa artigiana e i requisiti per l'ammissione in via privilegiata al passivo fallimentare

Con l’ordinanza n. 281/2021, pubblicata il 12 gennaio 2021, la Corte di Cassazione si è occupata dei requisiti che la ditta artigiana deve avere per essere ammessa in via privilegiata al passivo di una società fallita.

Martedi 19 Gennaio 2021

Normativa di riferimento: ART. 2751 BIS N.5 CODICE CIVILE – Crediti per retribuzioni e provvigioni, crediti dei coltivatori diretti, delle società o enti cooperativi e delle imprese artigiane

Hanno privilegio generale sui mobili “i crediti dell'impresa artigiana, definita ai sensi delle disposizioni legislative vigenti, nonché delle società ed enti cooperativi di produzione e lavoro per i corrispettivi dei servizi prestati e della vendita dei manufatti”.

IL CASO: Un impresa individuale depositava istanza per essere ammessa al passivo di una società fallita per un credito vantato nei confronti di quest’ultima chiedendo che il suo credito fosse riconosciuto come privilegiato ai sensi dell’art. 2751 BIS n. 5 Codice Civile.

La domanda veniva accolta dal Giudice Delegato che ammetteva al passivo la somma richiesta con esclusione del privilegio.

Avverso il decreto del Giudice Delegato la ditta artigiana proponeva reclamo che veniva rigettato dal Tribunale il quale negava che la stessa potesse essere considerata artigiana non avendo fornito nessuna prova in merito e il capitale investito prevaleva rispetto al lavoro in azienda.

La questione giungeva, così, all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dalla ditta la quale deduceva, fra l’altro, la violazione dell’art. art. 2751 bis c.c. in relazione alla legge n. 443 del 1985 , artt. 2 ritenendo errata la decisione impugnata avendo “il tribunale richiamato parametri di tipo matematico, senza considerare lo svolgimento personale e manuale dell'attività, il numero dei dipendenti (solo uno) e la tipologia di prestazioni”.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione ha dichiarato il motivo del ricorso inammissibile richiamandosi all’orientamento degli stessi giudici di legittimità secondo il quale “in tema di accertamento del passivo, ai fini dell'ammissione di un credito come privilegiato, ai sensi dell'art. 2751-bis c.c., n. 5, nel testo applicabile a seguito della novella introdotta dal D.L. n. 5 del 2012, conv., con modif., dalla L. n. 35 del 2012, non è sufficiente l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane in quanto essa, pur avendo natura costitutiva, costituisce un elemento necessario ma non sufficiente ai fini del riconoscimento del suddetto privilegio dovendo concorrere con gli altri presupposti previsti dalla L. n. 443 del 1985, cui la norma codicistica rinvia” (Cass. 18723/2018).

Secondo gli Ermellini, la preminenza del lavoro personale sul capitale, con riferimento alle imprese individuali, costituisce difatti, un dato del tutto coerente con la natura artigiana dell'impresa, giacchè è la stessa nozione di piccolo imprenditore, desumibile dall'art. 2083 c.c., ad esigere che l'apporto del primo sia prevalente sul secondo.

Ai fini del riconoscimento del credito privilegiato, hanno concluso, il titolare dell'impresa deve fornire la prova della prevalenza dell'impiego di energie lavorative ed apporti individuali propri nell'impresa di cui è titolare, secondo i caratteri della professionalità, della personalità e della prevalenza rispetto ad altre eventuali attività economiche.

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