Crediti ceduti mediante operazioni di cartolarizzazioni: onere della prova a carico del cessionario

Commento all'ordinanza n. 10200 del 16/04/2021 resa dalla Suprema Corte di Cassazione in tema di onere probatorio in capo al cessionario del singolo credito oggetto di una operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993.

Venerdi 29 Ottobre 2021

Premesse.

Nell’ambito del contenzioso riferibile alla gestione di crediti ceduti attraverso operazioni di cartolarizzazioni, il tema della prova a carico del cessionario dell’effettivo acquisto da parte del creditore cedente di uno specifico credito compreso nel blocco di quelli oggetto dell’operazione, resta di particolare attualità ed interesse.

La Suprema Corte di Cassazione, attraverso la recentissima sentenza n. 10200 resa lo scorso 16/04/2021, nel riprendere considerazioni già espresse in altre statuizioni, ha espresso interessanti conclusioni proprio sul tema della prova che grava sul cessionario al fine di poter esercitare i crediti oggetto di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993.

Sull’eccezione di inesistenza del credito ceduto e sul conseguente difetto di legittimazione del cessionario.

Già nel novembre del 2020 la Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24551, in merito alle cessioni di crediti in blocco e relativa prova, ebbe già modo di ribadire in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria, il mero fatto, pur pacifico, della cessione di crediti in blocco ex art. 58 TUB non è sufficiente ad attestare che lo specifico credito oggetto di causa sia incluso tra quelli oggetto di cessione. Alla parte che agisce qualificandosi quale successore a titolo particolare del creditore cedente in ragione di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, grava l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco. Tale onere probatorio può essere assolto dal cessionario, sempre che il resistente non abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuto il trasferimento del credito dal dante causa all’avente causa, attraverso idonea documentazione funzionale a dare certezza della legittimazione sostanziale del cessionario.

Sulla capacità probatoria del creditore cessionario.

La concreta dimostrazione che uno specifico credito oggetto di cessione sia effettivamente incluso nel novero di crediti rientranti nel perimetro di una operazione di cessione in blocco, verrebbe meno in favore del cessionario, infatti, non solo quando manchi una contestazione da parte del debitore ceduto, ma anche quando il contratto individui con sufficiente chiarezza le singole categorie di crediti ceduti, in modo da identificare con certezza ogni singolo rapporto oggetto della cessione.

Anche in richiamo ad un precedente sempre reso dalla Suprema Corte (Cass. 29 dicembre 2017, n. 31188), la Cassazione afferma nella sentenza in commento che in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 D.Lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione.

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