Il costo delle colonnine ricarica auto elettriche deducibili al 50%

dott. Luca De Franciscis.

Il costo sostenuto per l’acquisto e la posa in opera, dell’impianto per ricaricare i veicoli alimentati a energia elettrica, può essere detratto con la dichiarazione dei redditi da presentare nel 2020 per l’anno 2019.

Martedi 25 Febbraio 2020

Il fenomeno delle auto elettriche è in espansione, e non sono pochi coloro che si stanno attrezzando per installare un impianto di ricarica delle batterie dell’auto, ciclomotori e motoveicoli.

Tralasciamo la discussione sulla scelta tra auto ibride, elettriche e di quelle che usano le tradizionali forme di autotrazione, e soffermiamoci sulle notizie in materia fiscale, con particolare riferimento al costo degli impianti per la ricarica elettrica.

Il beneficio, che consente la detrazione dei costi sostenuti per installare gli impianti di ricarica elettrica, è previsto dal comma 1039 della legge di bilancio per il 2019.

La proposizione normativa, contenuta nel testo, permette di poter accedere un nuovo beneficio. È riconosciuto, infatti, ai contribuenti una detrazione del 50%, delle spese sostenute per l’acquisto e alla posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, fino ad un massimo di euro 3.000.

Per l’anno 2019 il beneficio è limitato al periodo dal 1° marzo al 31 dicembre. Per l’anno in corso e per l’anno 2021, la norma agevolativa trova applicazione per l’intero anno.

La detrazione del 50%, delle spese sostenute, devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo. Utili indicazioni le si trovano nella Risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

La norma intende chiaramente favorire la diffusione di punti di ricarica di potenza standard non accessibili al pubblico.

Viene chiarito, anche, che la detrazione dell’imposta sui redditi spetta sia ai soggetti Irpef sia ai soggetti Ires e viene riconosciuta anche per gli acquisti effettuati dai condomini.

Per fruire della detrazione, i pagamenti devono essere effettuati dai contribuenti, sia soggetti passivi dell’imposta sul reddito delle persone fisiche sia soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, con bonifico bancario o postale, ovvero con sistemi tracciabili. Fanno eccezione i versamenti da effettuare, con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni.

Il contribuente è tenuto a conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture, le ricevute fiscali, la ricevuta del bonifico e altra idonea documentazione comprovante le spese effettivamente sostenute (art. 9 del Decreto 20 marzo 2019).

Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi 2020- Mod. 730 (a pag. 70), Mod. Redditi persone fisiche (pag. 86/87), Mod. Società di persone (pag. 114) e Mod. Società di capitali (pag. 217) – contengono precisazioni dell’agevolazione concessa per l’acquisto e posa in opera di strutture di ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica, effettuati nell’anno 2019.

Per approfondire: Risoluzione n. 32/E del 28 febbraio 2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Per le notizie di tipo tecnico, relative alla ricarica dei veicoli elettrici, il sito ENEL oppure il sito luce e gas.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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