Contenuto dell'atto di appello ai fini della sua ammissibilità

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 1932/2024 del 18 gennaio è tornata ad occuparsi del contenuto necassario dell'atto di appello ai fini della sua ammissibilità.

Martedi 23 Gennaio 2024

Il caso: Il Tribunale di Salerno dichiarava inammissibile ex art. 342 cod. proc. civ. l’appello di ADER avverso la sentenza del Giudice di pace di Salerno che aveva accolto l’opposizione di Tizio avverso un estratto di ruolo, dichiarando la prescrizione dei relativi crediti.

Per il Tribunale l’impugnazione non era conforme al dettato del punto 1) dell’art. 342 cod. proc. civ. In quanto:

  • parte appellante non avrebbe individuato le parti del provvedimento che si intendevano impugnare e di cui si chiedeva la modifica,

  • non avrebbe chiaramente indicato le modifiche richieste alla ricostruzione del fatto, né precisato come dovrebbe modularsi il nuovo dispositivo di sentenza.

ADER ricorre in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 342 comma I cod.proc.civ. per avere il Tribunale dichiarato l’inammissibilità dell’appello nonostante la compiuta indicazione, nell’atto di impugnazione, delle parti censurate e l’illustrazione dei motivi.

Per la Suprema Corte il motivo è fondato: sul punto ribadisce l'orientamento per cui:

a) gli artt. 342 e 434 cod.proc.civ., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, devono essere interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice;

b) non occorre l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello che mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata;

c) nel caso in esame, il Tribunale non ha correttamente applicato questo principio fondando il giudizio di inammissibilità dell’impugnazione sull’omessa indicazione delle parti del provvedimento che si intendeva impugnare, delle modifiche chieste alla ricostruzione del fatto e di come avrebbe dovuto «modularsi il dispositivo della nuova sentenza»: al contrario, l’appello era compiutamente sviluppato con l’indicazione delle ragioni di decisione non condivise e le critiche relative dirette a far valere l’inammissibilità dell’opposizione all’estratto di ruolo e la inammissibilità dei motivi.

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