E' stata sottoposta alla Consulta, la questione di legittimità costituzionale riguardante l'obbligo di iscrizione alla gestione separata, ex art. 2, comma 26, legge n. 335 del 19951, degli avvocati non tenuti all'iscrizione alla cassa forense per mancato raggiungimento delle soglie di reddito e di volume d'affari, ex art. 22, legge n. 576/1980.
Lunedi 28 Giugno 2021 |
Lo scorso 16 giugno, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale l'ordinanza del primo febbraio 2021, n. 86, con la quale il Tribunale di Catania ha rimesso alla Corte Costituzionale la soluzione di due questioni emerse nel corso di un procedimento nel quale due avvocati del libero foro, non tenuti all'iscrizione alla Cassa di previdenza forense per motivi reddituali, così come prescritto dall'art. 22 legge n. 576/1980, si opponevano alla richiesta di pagamento che l'Inps aveva avanzato nei loro confronti, in riferimento al mancato pagamento dei contributi previdenziali relativamente all'anno 2010. Secondo l'Istituto, l'iscrizione d'ufficio alla Gestione separata era da considerarsi legittima in quanto i ricorrenti, pur svolgendo la professione con abitualità, avevano versato solo il contributo integrativo perchè non iscritti alla Cassa a motivo del reddito inferiore alla classe di soglia prevista.
Opponendosi agli avvisi emessi dall'Inps, i due avvocati sottolineavano: il primo, l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, legge n. 335/1995, tenuto conto che la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98/2011, confermerebbe che i professionisti iscritti in albi, non possono essere iscritti presso la gestione separata; in subordine, la prescrizione dei crediti.
L'altro legale deduceva l'illegittimità dell'avviso di addebito da parte dell'Inps in quanto “richiede somme a titolo di contributo posto che non sarebbe stata superata la soglia reddituale minima fissata in euro 5000, al di sotto della quale non opererebbe l'iscrizione alla gestione separata”, oltre alla prescrizione delle somme, ex art. 3, comma 9, legge n. 335/1995.
L'Inps osservava, invece, che le parti ricorrenti, poiché regolarmente iscritte nell'albo professionale degli avvocati e non assoggettate all'obbligo di pagamento della contribuzione soggettiva, sono state legittimamente iscritte, d'ufficio, alla Gestione separata.
Anzitutto, per quanto riguarda la prescrizione, il Tribunale fa presente che, secondo l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, cristallizzatasi a partire dalla sentenza 31 ottobre 2018, n. 27950 (1), la prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione separata, decorre dal momento in cui scadono i termini per il relativo versamento (2).
Nel caso di specie, la prescrizione è stata interrotta dall'Inps attraverso la notifica dell'atto opposto, avvenuta prima della scadenza del termine prescrizionale quinquennale di cui all'art. 3, comma 9, L. n. 335/1995.Procede, poi, delineando il quadro normativo e giurisprudenziale volto a dimostrare la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni sottoposte alla Corte Costituzionale.
Nell'ordinanza il Tribunale rileva che nel 2010, periodo di competenza dei contributi richiesti dall'Inps , il regime previdenziale forense era disciplinato legge n. 576/1980, recante norme sulla “Riforma del sistema previdenziale forense”, per come temporalmente applicabili e vigenti prima dell'entrata in vigore dell'art. 21, comma 8, legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante la “Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense”, con la quale si è stabilito che l'iscrizione all'albo degli avvocati implica la contestuale iscrizione alla cassa di previdenza forense. Dal complesso delle disposizioni ratione temporis applicabili della legge n. 576/1980 e, in particolare, dall'art. 22 della stessa, si evince che l'iscrizione alla Cassa di previdenza forense - a cui si ricollega l'obbligo del pagamento del contributo soggettivo previsto dall'art. 10 - e' obbligatoria solo per gli “avvocati e procuratori che esercitano la libera professione con carattere di continuita', ai sensi dell'art. 2 della legge 22 luglio 1975, n. 319”. In particolare, l'obbligo di iscrizione sorge quando l'interessato abbia raggiunto “il minimo di reddito o di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione” (3).
L'art. 22, comma 6, stabilisce poi che “l'iscrizione alla Cassa e' facoltativa per i praticanti abilitati al patrocinio”. In assenza di un espresso divieto, deve ritenersi del pari consentita l'iscrizione facoltativa degli avvocati che non raggiungano le soglie di reddito o di volume d'affari previste ai fini dell'iscrizione obbligatoria. In tal senso, si pone anche l'informativa giunta con nota della Cassa di previdenza forense del 23 dicembre 2020, secondo cui prima dell'entrata in vigore del regolamento di attuazione dell'art. 21,commi 8 e 9, legge n. 247/2012 “l'iscrizione alla Cassa era facoltativa e, a domanda, nei casi in cui il professionista non raggiungesse una soglia minima di reddito o di volume d'affari IVA, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione”.
Da ultimo, si fa riferimento alle sentenze della Corte di Cassazione nn. 317 e 318 del 2020, nelle quali si è affermato un principio molto importante: “gli avvocati iscritti ad altre forme di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero professionale priva del carattere dell'abitualita', non hanno - secondo la disciplina vigente ratione temporis, antecedente l'introduzione dell'automatismo della iscrizione - l'obbligo di iscrizione alla Cassa forense, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo di carattere solidaristico in quanto iscritti all'albo professionale, cui non segue la costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata presso l'Inps, in virtu' del principio di universalizzazione della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizione di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, secondo cui l'unico versamento contributivo rilevante ai fini dell'esclusione di detto obbligo di iscrizione e' quello suscettibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una correlata prestazione previdenziale; detto principio va esteso anche al caso che viene qui in rilievo dell'avvocato non iscritto alla Cassa forense alla quale versa il contributo integrativo obbligatorio previsto dal regolamento della Cassa per il solo fatto di essere iscritto all'albo forense”.
A parere del Tribunale, il citato articolo 22 ha creato un regime previdenziale disorganico, a discapito degli avvocati con minori capacità reddituali, in aperto contrasto con l'art. 3 Cost. in quanto “incide sulla posizione giuridica degli avvocati, addossando retroattivamente oneri previdenziali non previsti dalla legislazione anteriore e, dunque, incidendo negativamente sulla condizione patrimoniale degli stessi, senza che sussistano motivi che possano giustificare una siffatta lesione del legittimo affidamento, dei principi di certezza del diritto e dei diritti acquisiti”.
Dunque, sulla base di innumerevoli considerazioni nel merito della normativa sul tema, il Tribunale di Catania ha rimesso due quesiti alla Consulta:
in via principale, ha ritenuto non manifestamente infondata la questione relativa all'art. 2 comma 26 legge n. 335/1995 (4) “come interpretato dall'art. 18, comma 12, decreto-legge n. 98/2011, nella parte in cui prevede, a carico degli avvocati del libero foronon iscritti alla Cassa di previdenza forense per mancatoraggiungimento delle soglie (di reddito o di volumi di affari) ex art. 22, legge n. 576/1980, l'obbligo di iscrizione presso lagestione separata INPS”;
in via subordinata, con riferimento all'art. 18, comma 12, decreto legge n. 98/2011, nella parte in cui non prevede che l'obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps a carico degli avvocati sotto la soglia indicata, “decorra per i periodi successivi alla sua entrata in vigore”.
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Note
1. “Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare”.
2. “E' peraltro chiaro che, pur sorgendo il credito sulla base della produzione del reddito, la decorrenza del termine di prescrizione dipende dall'ulteriore momento in cui la corrispondente contribuzione è dovuta e quindi dal momento in cui scadono i termini di pagamento di essa, in armonia del resto con il principio generale in ambito di assicurazioni obbligatorie secondo cui la prescrizione corre appunto dal momento in cui “i singoli contributi devono essere versati”(art. 55 r.d.l. n. 1837/1935)”.3.
3. Secondo l'art. 18, comma 4, D.Lgs n. 241/1997, “i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi”.
4. Articolo 22, comma 2.