Conseguenze dell'annullamento del titolo esecutivo sul giudizio di opposizione all'esecuzione.

Mercoledi 4 Ottobre 2017

La Corte d'Appello di Bologna nella sentenza n. 1723/2017 si pronuncia in merito alla conseguenze sul giudizio di opposizione all' esecuzione nel caso in cui venga annullato il titolo giudiziale.

Il caso: M.B. Proponeva avanti al tribunale opposizione all'esecuzione promossa nei suoi confronti dal figlio R., dedudendo di aver pagato le spese di lite, come liquidate nella sentenza che costituiva il titolo esecutivo in base al quale R. aveva agito, anteriormente alla notifca dell'atto di precetto; chiedeva altresi' la condanna di R. ex art. 96 c.p.c.

Il tribunale, dopo aver accertato che nelle more era intervenuta la riforma integrale della sentenza che costituiva il titolo dell'esecuzione, dichiarava cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

M.B. propone appello avverso la suesposta sentenza, chiedendo che venga comunque dichiarata - con ogni conseguenza in ordine alle spese - l’inesistenza del diritto del figlio R. a procedere ad esecuzione forzata, visto che quest’ultimo aveva agito sulla base di un precetto invalido.

La Corte d'appello, nel rigettare il ricorso perchè infondato, osserva quanto segue:

  • l'appellante ritiene che il Giudice di prime cure non si sarebbe dovuto limitare a dichiarare la cessazione della materia del contendere, ma avrebbe dovuto valutare la fondatezza del precetto al momento della notifica dello stesso, affermandone la illegittimità per aver essa pagato gli importi ivi indicati prima ancora di aver ricevuto la notifica del precetto stesso, con conseguente condanna del creditore alle spese di lite;

  • al contrario, la decisione del giudice è ineccepibile in quanto il venir meno del titolo esecutivo nelle more del giudizio di opposizione all'esecuzione rende inutile la decisione sulla validità ab origine del precetto;

  • la caducazione del titolo esecutivo produce quindi la illegittimità dell'esecuzione forzata con effetto “ex tunc”;

  • essendo stato peraltro rilevato che il precetto era solo parzialmente inefficace appare giustificata la compensazione delle spese di lite tra le parti, data la parziale reciproca soccombenza;

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