Condominio: natura delle vetrate “a pacchetto” a chiusura del balcone

La Quinta Sezione civile del Tribunale di Roma nella sentenza n. 14957 del 28 ottobre 2025 ha stabilito che l'installazione di una vetrata priva di telaio a chiusura temporanea del balcone non lede il decoro architettonico del condominio né la sua stabilità.

Martedi 17 Febbraio 2026

Il caso.

Tizio proprietario di un appartemento all0interno del Condominio Alfa, nel citare in giudizio Caio e Mevia quali proprietari di altro appartamento nel medesimo palazzo, lamentavano che:

  • i convenuti avevano eseguito un intervento di chiusura del relativo balcone mediante installazione di vetrate e parapetti in legno, non autorizzata dall'assemblea;

  • tale intervento aveva completamente stravolto la facciata anteriore dell’edificio ledendo il suo decoro architettonico, aveva compromesso la stabilità dell'edificio e aveva determinato un aumento di superficie e cubatura interna dell’appartamento;

  • l'intervento violava il regolamento condominiale e in generali i limiti imposti dall’art. 1120 cod. civ. in materia di innovazioni e dall’art. 1122 cod. civ. in materia di opere su parti di proprietà o uso individuale.

La decisione.

Il Tribunale rigetta la domanda attorea sulla base di quanto è emerso in corso di causa, in particolare nella relazione del Ctu:

  1. le due vetrate a “pacchetto”, disposte perpendicolarmente a chiusura del balcone in oggetto e prive di telaio, non ledono il decoro architettonico dell’edificio in quanto ne rispettano “gli allineamenti e le forme geometriche” e non appaiono pertanto come un “corpo aggiunto” (essendo oltretutto visibili dall’esterno solo nella loro configurazione temporanea di completa chiusura);

  2. i semplici “grigliati in legno” – frequentemente utilizzati per giustificabili esigenze di privacy – non costituiscono dei “parapetti” o delle “palizzate” e comunque non possono comportare anch’essi la lesione del decoro architettonico;

  3. nelle facciate della palazzina – di aspetto certamente decoroso – sono comunque presenti (e visibili) altri corpi estranei alla costruzione originale (“caldaie, condizionatori, grate di sicurezza in diverse geometrie e colori, modifiche degli imbotti dei vani finestra mediante rivestimento in lamiera verniciata, tubazioni, canaline graticci in legno, tende da sole in diverse colorazioni”).

  4. è stato peraltro escluso che le due vetrate possano pregiudicare la stabilità del medesimo edificio;

  5. l'intervento in oggetto, dovendosi escludere che abbia comportato tale alterazione della struttura esterna, non viola il regolamento condominiale e non costituisce una innovazione

In sintesi.

Le vetrate “a pacchetto”, le c.d. Vepa (vetrate panoramiche amovibili):

  • non modificano le linee e le forme geometriche dell'edificio,

  • non vanno ad aumentare il volume dell'immobile,

  • non ledono il decoro architettonico

  • non minano la stabilità del palazzo,

  • non costituiscono innovazioni vietate.

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