La Quinta Sezione civile del Tribunale di Roma nella sentenza n. 14957 del 28 ottobre 2025 ha stabilito che l'installazione di una vetrata priva di telaio a chiusura temporanea del balcone non lede il decoro architettonico del condominio né la sua stabilità.
| Martedi 17 Febbraio 2026 |
Tizio proprietario di un appartemento all0interno del Condominio Alfa, nel citare in giudizio Caio e Mevia quali proprietari di altro appartamento nel medesimo palazzo, lamentavano che:
i convenuti avevano eseguito un intervento di chiusura del relativo balcone mediante installazione di vetrate e parapetti in legno, non autorizzata dall'assemblea;
tale intervento aveva completamente stravolto la facciata anteriore dell’edificio ledendo il suo decoro architettonico, aveva compromesso la stabilità dell'edificio e aveva determinato un aumento di superficie e cubatura interna dell’appartamento;
l'intervento violava il regolamento condominiale e in generali i limiti imposti dall’art. 1120 cod. civ. in materia di innovazioni e dall’art. 1122 cod. civ. in materia di opere su parti di proprietà o uso individuale.
Il Tribunale rigetta la domanda attorea sulla base di quanto è emerso in corso di causa, in particolare nella relazione del Ctu:
le due vetrate a “pacchetto”, disposte perpendicolarmente a chiusura del balcone in oggetto e prive di telaio, non ledono il decoro architettonico dell’edificio in quanto ne rispettano “gli allineamenti e le forme geometriche” e non appaiono pertanto come un “corpo aggiunto” (essendo oltretutto visibili dall’esterno solo nella loro configurazione temporanea di completa chiusura);
i semplici “grigliati in legno” – frequentemente utilizzati per giustificabili esigenze di privacy – non costituiscono dei “parapetti” o delle “palizzate” e comunque non possono comportare anch’essi la lesione del decoro architettonico;
nelle facciate della palazzina – di aspetto certamente decoroso – sono comunque presenti (e visibili) altri corpi estranei alla costruzione originale (“caldaie, condizionatori, grate di sicurezza in diverse geometrie e colori, modifiche degli imbotti dei vani finestra mediante rivestimento in lamiera verniciata, tubazioni, canaline graticci in legno, tende da sole in diverse colorazioni”).
è stato peraltro escluso che le due vetrate possano pregiudicare la stabilità del medesimo edificio;
l'intervento in oggetto, dovendosi escludere che abbia comportato tale alterazione della struttura esterna, non viola il regolamento condominiale e non costituisce una innovazione
Le vetrate “a pacchetto”, le c.d. Vepa (vetrate panoramiche amovibili):
non modificano le linee e le forme geometriche dell'edificio,
non vanno ad aumentare il volume dell'immobile,
non ledono il decoro architettonico
non minano la stabilità del palazzo,
non costituiscono innovazioni vietate.