Concessione di ipoteca su bene della massa ereditaria: conseguenze

Con l’ordinanza n. 5569/2021, pubblicata il 1 marzo 2021, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità o meno dell’accettazione tacita dell’eredità nel caso in cui un chiamato all’eredità concede ipoteca su un bene facente parte della massa ereditaria.

Lunedi 8 Marzo 2021

IL CASO: La vertenza nasce dal giudizio promosso da un istituto bancario il quale conveniva in giudizio un debitore al fine di far accertare l’appartenenza a quest’ultimo di un bene avendolo ricevuto in eredità e che era stata sottoposto a pignoramento dal suddetto istituto.

La domanda attorea veniva accolta dal Tribunale, il quale riteneva che nel caso di specie si era verificata l’accettazione tacita dell’eredità da parte del convenuto avendo, quest’ultimo, concesso ipoteca sul bene poi sottoposto ad esecuzione da parte dell’istituto bancario.

La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello in sede di gravame interposto dal debitore, che, rimasto soccombente in entrambi i gradi di giudizio, avverso la sentenza di secondo grado interponeva ricorso per cassazione deducendo, fra l’altro, la violazione dell'art. 476 c.c., ribadendo la tesi secondo la quale la concessione della garanzia ipotecaria su bene dell'eredità non ha i requisiti di univocità idonei per potere essere considerata alla stregua di una tacita accettazione dell'eredità.

LA DECISIONE: Anche la Cassazione ha dato torto all’originario convenuto dichiarando il ricorso inammissibile sulla scorta delle seguenti osservazioni:

1. ai fini della configurabilità dell’accettazione tacita dell’eredità, l'articolo 476 del codice civile richiede due condizioni: il compimento di un atto che presuppone necessariamente la volontà di accettare e la qualificazione di questo stesso atto nel senso che ad esso non sia legittimato se non chi abbia la qualità di erede;

2. la concessione di un’ipoteca su uno dei beni compresi nell'eredità, in quanto atto di disposizione del medesimo, nel caso in cui venga compiuto in assenza di qualsiasi riferimento a una di quelle circostanze che potrebbero giustificarne il compimento da parte del chiamato in quanto tale, come previsto dall’art. 460 c.c., configura l’accettazione tacita dell'eredità;

3. neanche una dichiarazione espressa del soggetto interessato, tendente a togliere valore al contegno, già di per sé univoco e concludente, è sufficiente ad escludere l'accettazione tacita dell’eredità, poiché, si è osservato, protestatio facto contraria nihil valet.

Normativa di riferimento:

art. 476 codice civile: accettazione tacita dell’eredità

L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

art. 460 codice civile: poteri del chiamato prima dell’accettazione dell’eredita’

Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.

Egli inoltre può compiere atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.

Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'art. 528.

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