La Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 8045/2023 torna ad occuparsi del rito applicabile all'opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali e delle conseguenze derivanti dall'aver il debitore proposto l'opposizione con citazione anziché con ricorso.
Lunedi 3 Aprile 2023 |
Il caso: Con decreto ingiuntivo notificato il 29 aprile 2015, il Tribunale di Como ingiungeva il pagamento, in favore dell’Avv. Caio e a carico della Delta S.r.l., della somma di euro 12.602,29, oltre interessi ai sensi del d.lgs. n. 231/2002, a titolo di compensi professionali dovuti per l’attività stragiudiziale e giudiziale prestata nell’interesse della società, in relazione ad un contenzioso civile insorto con la Banca Alfa.
La soc. Delta, con atto di citazione notificato l’8 giugno 2015 e depositato in cancelleria per l’iscrizione a ruolo il 17 giugno 2015, proponeva opposizione, chiedendo la revoca del provvedimento monitorio opposto.
Il Tribunale adito, previo mutamento del rito, dichiarava l’inammissibilità dell’opposizione e, per l’effetto, confermava il decreto ingiuntivo opposto e compensava interamente tra le parti le spese di lite: in particolare, il Collegio rilevava che:
- ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011, l’opposizione doveva seguire il rito sommario di cognizione e doveva essere, quindi, introdotta con ricorso e definita con ordinanza collegiale non appellabile;
- essendo stata l’opposizione introdotta con atto di citazione, l’errore non avrebbe comportato l’inammissibilità tout court dell’azione, bensì la necessità per il giudice di convertire il rito;
- tuttavia, il ricorso monitorio, con il pedissequo decreto ingiuntivo, era stato notificato il 29 aprile 2015 mentre l’opposizione era stata proposta con atto di citazione notificato l’8 giugno 2015 e il successivo deposito era avvenuto solo il 17 giugno 2015, ossia 49 giorni dopo la notifica del provvedimento monitorio, con la conseguenza che non poteva darsi luogo a sanatoria.
La soc. Delta avverso l’ordinanza collegiale inappellabile del Tribunale propone ricorso straordinario per cassazione, deducendo la violazione, in ogni caso, dell’art. 4, quinto comma, del d.lgs. n. 150/2011, secondo cui sarebbe stato escluso che l’ipotizzato errore sulla forma dell’atto introduttivo potesse riflettersi sulla tempestività dell’opposizione.
La Suprema Corte, nel ritenere fondata la censura, ribadisce quanto segue:
a) ai sensi dell’art. 4, quinto comma, di tale d.lgs. n. 150/2011 – il cui testo è rimasto immutato anche all’esito della novella di cui al d.lgs. n. 149/2022 –, gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le norme del rito seguito prima del mutamento, restando così ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento;
b) nei procedimenti disciplinati dal d.lgs. n. 150/2011, tra cui rientra quello di specie (regolato dall’art. 14 vigente ratione temporis, trattandosi di controversia in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato), per i quali la domanda va proposta nelle forme del ricorso e che, al contrario, siano introdotti con citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri, ferme restando decadenze e preclusioni maturate secondo il rito erroneamente prescelto dalla parte;
c) una volta rilevata la tempestività della notifica della citazione ai fini dell’instaurazione del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale non avrebbe potuto dichiarare l’inammissibilità dell’opposizione medesima, avendo riguardo, all’esito del disposto mutamento del rito (sebbene avvenuto dopo la prima udienza), alla data di deposito della citazione in cancelleria ai fini dell’iscrizione della causa a ruolo.
Da quanto sopra premesso la Cassazione enuncia il seguente principio di diritto: “Nel caso di giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, regolato dall’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 vigente ratione temporis, pur trattandosi di controversia in ordine alla quale la domanda va proposta nelle forme del ricorso, qualora, al contrario, essa sia introdotta con atto avente la forma della citazione, il giudizio è correttamente instaurato ove quest’ultima sia stata notificata tempestivamente, producendo gli effetti sostanziali e processuali che le sono propri”