Compensi avvocato: opposizione a decreto ingiuntivo con ricorso o citazione?

Art. 14 d.lgs. 150/2011.
Avv. Francesco Falzone.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 22447 del 4.11.2016, si e' pronunciata, finalmente ed in modo chiaro, sulla vexata quaestio di come deve essere proposta l’opposizione al decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi di avvocati: essa dev’essere esperita con ricorso e, comunque, se anche introdotta con citazione, l’atto deve essere depositato entro 40 giorni dalla notifica dell’ingiunzione di pagamento, a pena di inammissibilita'.

Giovedi 10 Novembre 2016

La problematica trae origine dall’emanazione dell’art. 14 del d.lgs. n. 150/2011 che, al 1° comma, testualmente recita: << Le controversie previste dall'articolo 28 della legge 13 giugno 1942, n. 794, e l'opposizione proposta a norma dell'articolo 645 del codice di procedura civile contro il decreto ingiuntivo riguardante onorari, diritti o spese spettanti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo >>.

La vicenda trattata dalla Cassazione riguarda l’opposizione proposta da un’associazione onlus avverso un decreto ingiuntivo del Tribunale di Napoli, emesso nel 2012 in favore di un avvocato quale compenso per la sua attività professionale.

Il giudice partenopeo, in applicazione del d.lgs. n. 150 del 2011 ed accogliendo l’eccezione del legale “opposto”, aveva dichiarato, con ordinanza, l'inammissibilità dell'opposizione proposta con citazione, depositata oltre i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.

L’associazione opponente aveva proposto ricorso alla Corte Suprema, la quale, trascrivendo il testo dell'art. 14, 1° comma, del d.lgs. n. 150 del 2011, ha ritenuto la correttezza dell’operato del Tribunale napoletano, evidenziando la necessità, per il cliente che proponga “opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il recupero dei propri compensi”, di utilizzare “il procedimento sommario di cognizione, [ex art. 702-bis c.p.c.] introducendo il giudizio con ricorso in luogo della citazione ex art. 645 c.p.c.”, ed ha richiamato, a questo proposito, quanto stabilito, “sia pure incidenter tantum”, dalle Sezioni Unite della stessa Corte nella decisione n. 21675 del 23.09.2013, secondo la quale << non può dubitarsi che il principio in parola (quello che l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato abbia la forma della citazione) è destinato ad essere radicalmente rivisitato a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 1 settembre 2011, 150, a mente del quale l'atto di opposizione all'ingiunzione dovrà avere la forma del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (...) e non più dell'atto di citazione" con la specificazione che "(...) secondo l'espressa previsione dell'art. 36 del medesimo testo legislativo, le modifiche normative da esso introdotte sono applicabili esclusivamente ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto, mentre le controversie pendenti a tale data continuano ad essere disciplinate dalle disposizioni abrogate o modificate >>.

La Corte di Cassazione, inoltre, ha ritenuto che << Costituisce orientamento ermeneutico, univocamente consolidatosi nel tempo (sia in giurisprudenza sia in dottrina), che l'impugnazione e l'opposizione a decreto ingiuntivo da proporsi con ricorso e, invece, promosse con citazione non sono ineluttabilmente destinate a restare prive di effetti, ancorché poste in essere in violazione di specifica normativa processuale, giacché sono suscettibili di sanatoria, in via di conversione ex art. 156 c.p.c., alla condizione, tuttavia, che, nel termine perentoriamente prescritto dalla legge ai fini dell'ammissibilità dell'impugnativa, l'atto (di impugnazione o di opposizione) sia stato, non solo notificato alla controparte, ma pure depositato nella Cancelleria del giudice (cfr., in giurisprudenza, tra le altre, quanto al primo profilo: Cass., ss.uu., 4876/91; n 9530/10, n. 21161/11). […] Ove tale deposito è stato eseguito nel rispetto del termine dei 40 giorni l'opposizione deve ritenersi ammissibile e il giudizio potrà proseguire previa conversione del rito ordinario in quello sommario di cognizione. Al contrario, ove la notifica della citazione sia intervenuta nel rispetto del termine dell'opposizione, ma il deposito successivamente alla scadenza si configura una ipotesi di inammissibilità del relativo giudizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo >>.

In definitiva, dunque, l'opponente, seguendo il rito sommario di cognizione (di cui all'art. 702 c.p.c.), deve proporre la propria opposizione con ricorso, e non con atto di citazione e, in ogni caso, deve comunque depositare l’atto introduttivo nel termine di quaranta giorni dalla notifica dell'ingiunzione, a pena di inammissibilità.

Allegato:

Cassazione civile, Ordinanza n. 22447 del 04/11/2016

Pagina generata in 0.11 secondi