Compensi avvocati: a chi spetta la competenza per le liti con il cliente imprenditore?

Per le liti sul compenso del legale non si applica la regola del foro del consumatore quando la prestazione professionale si è svolta nell’ambito di un giudizio che riguarda l’attività imprenditoriale e professionale del cliente.

Così si e’ espressa la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 14514/2017 pubblicata il 9 giugno 2017.

Lunedi 26 Giugno 2017

IL CASO: Nella vicenda sottoposta all’esame dei Giudici di Piazza Cavour un legale, avendo prestato la propria attività professionale in favore di un cliente presentando delle opposizioni avverso quindici cartelle esattoriali che erano state tutte accolte sia in primo sia in secondo grado, chiedeva ed otteneva dal Tribunale un decreto ingiuntivo nei confronti del cliente per il pagamento dei propri compensi. Il decreto ingiuntivo veniva opposto dal cliente, il quale eccepiva l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore del Tribunale della sua residenza sostenendo l’applicabilità nel caso di specie della regola del foro del consumatore. Il Tribunale rigettava la suddetta eccezione. La decisione del Tribunale veniva impugnata in Cassazione con ricorso per regolamento di competenza ex art. 47 cpc.

LA DECISIONE: La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in commento, ha osservato che nel caso di specie si e’ in presenza di un contratto professionale tra un professionista e una persona fisica che agisce non per scopi privati, ma quale socio accomandatario di una società e quindi trattandosi di un contratto di prestazione professionale per la soddisfazione di esigenze correlate all’attività imprenditoriale e commerciale del cliente del professionista non trova applicazione la disciplina dell’art. 1469 bis codice civile e segg e dagli artt. 3 e 33 del decreto legislativo n 206 del 2005.

Sulla scorta delle suddette considerazioni, i Giudici di Legittimità hanno rigettato il ricorso per regolamento di competenza e rimesso la causa innanzi al Tribunale che aveva emesso l’ordinanza impugnata, dando continuità all’orientamento già espresso dalla stessa Corte di Legittimità con la sentenza n. 780/2016 secondo il quale: “ Nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato non trovano applicazione le regole del foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente l’attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente”.

Allegato:

Cass. civile Sez. VI - 2 Ordinanza del 09/06/2017 n.14514

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