La compensazione delle spese nel processo civile e nel processo tributario

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9836/2022, pubblicata il 28 marzo 2022, è tornata ad occuparsi della questione relativa ai presupposti affinchè nei giudizi civili e nei giudizi tributari possa considerarsi legittima la compensazione integrale delle spese di lite.

Martedi 5 Aprile 2022

IL CASO: La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso promosso da un contribuente contro un atto di intimazione di pagamento notificatole per il mancato versamento di quote associative. Nulla veniva disposto in merito alle spese del giudizio sul presupposto della mancata costituzione delle parti resistenti.

La sentenza di primo grado veniva impugnata dal contribuente innanzi alla Commissione Tributaria Regionale sul punto relativo alla compensazione delle spese del giudizio.

Ritenendo errata la decisione dei giudici della Commissione Tributaria Provinciale, i Giudici di secondo grado accoglievano il gravame, evidenziando che il principio di soccombenza imponeva, in primo grado, la condanna alla refusione delle spese processuali che venivano, pertanto, liquidate.

Le spese di secondo grado venivano, però, compensate, in quanto giustificate dai giudici della Commissione Tributaria Regionale dalla mancata costituzione della parte appellata nel secondo giudizio.

La questione, giungeva così all’esame della Corte di Cassazione a seguito del ricorso promosso dal contribuente il quale denunciava l'intrinseca contraddittorietà della motivazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale che, dopo aver accolto l'appello, nulla aveva disposto sulle spese del giudizio di secondo grado.

LA DECISIONE: Il motivo del ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione la quale nell’accoglierlo con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di provenienza, in diversa composizione, ha richiamato l’orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo il quale " ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c." (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).

Gli Ermellini hanno, inoltre, osservato che:

- le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese giudiziali devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento;

- relativamente al processo tributario, le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità;

Nel caso esaminato, hanno concluso, i giudici della Commissione Tributaria Regionale non si sono attenuti ai suddetti principi, avendo ritenuto di non pronunciarsi in merito alle spese in virtù della mancata costituzione delle parti resistenti. Esse erano, anzi, dovute in quanto il ricorso era stato legittimamente proposto e ritenuto fondato, restando indifferente a tal fine la costituzione di parte avversa

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